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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale di diffida a cessare l'esercizio di attività riservate agli estetisti qualificati e a limitare le prestazioni di onicotecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatrice economica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la diffida con cui il Comune le aveva intimato, quale titolare dell'impresa individuale, di non esercitare l'attività di estetista in assenza della qualificazione professionale prevista. Il Comune aveva fissato un termine di quindici giorni per limitarsi alla mera decorazione delle unghie senza limatura e taglio dell'unghia naturale, astenersi dalla ricostruzione strutturale e dai trattamenti comportanti taglio delle cuticole, limatura invasiva e contatti con la pelle, rimuovere dai locali la strumentazione tagliente o acuminata ed eliminare dal listino le prestazioni non consentite. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui un orientamento regionale, pareri della Commissione Regionale per l'Artigianato, l'esito dell'accertamento ispettivo dell'AUSL e il regolamento comunale sull'attività di estetista. La controversia riguarda la qualificazione giuridica dell'attività di onicotecnica e di ricostruzione e applicazione delle unghie artificiali, in assenza di una disciplina normativa nazionale e regionale specifica. La ricorrente ha inoltre prospettato un danno grave e irreparabile, consistente nella sostanziale chiusura dell'attività qualora fosse costretta a svolgerla secondo le limitazioni imposte.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari di cui all'art. 55 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha considerato grave e irreparabile il danno prospettato, poiché le limitazioni imposte dall'amministrazione avrebbero potuto determinare la totale chiusura dell'attività, non essendo possibile proseguirla in modo differenziato rispetto a quello esercitato in precedenza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le censure necessitassero di approfondimento nella fase di merito, anche in ragione dell'assenza di una specifica disciplina normativa nazionale e regionale dell'attività di onicotecnica e dei rilievi svolti dall'AUSL di Ravenna durante il sopralluogo. L'istanza cautelare è stata quindi accolta nei limiti indicati in motivazione, con sospensione del provvedimento comunale impugnato e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta; il giudice ha ravvisato sia il periculum in mora, per il rischio di sostanziale chiusura dell'attività, sia un fumus sufficiente a imporre l'approfondimento delle censure nel giudizio di merito.

  • l. 1/1990

    l’attività di “ricostruzione unghie e applicazione” rientrerebbe nella L. 1/1990 e sarebbe soggetta ai requisiti di estetista

    La legge è richiamata nel contenuto dei pareri amministrativi contestati come disciplina nella quale sarebbe ricompresa l'attività di ricostruzione e applicazione delle unghie artificiali; l'ordinanza non definisce in via definitiva tale qualificazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rischio che le prescrizioni amministrative determinino la sostanziale chiusura di un'attività economica può integrare un danno grave e irreparabile, anche quando l'amministrazione non abbia formalmente disposto la cessazione dell'attività.
  • Quando l'attività economica oggetto di diffida non è disciplinata in modo specifico dalla normativa nazionale e regionale, le censure relative alla sua qualificazione giuridica e alla riconduzione ad attività soggette a requisiti professionali possono presentare un fumus sufficiente a giustificare la sospensione cautelare, se richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria.
  • La tutela cautelare può essere accordata limitatamente al provvedimento direttamente lesivo, con fissazione della trattazione del merito, quando la valutazione della legittimità degli atti presupposti e delle risultanze ispettive richieda un esame approfondito.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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