LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
Disciplina dell'attività di estetista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’attività di estetista, definendone contenuto, requisiti professionali, forme di esercizio, regole transitorie, sanzioni e competenze regionali e comunali. Prevede qualificazione tramite corsi/esame o titoli ed esperienze pregresse, SCIA, responsabile tecnico per sede e divieti di attività ambulante. Le norme transitorie e gran parte dei regimi iniziali hanno rilievo storico.
Disciplina dell'attività di estetista
Disciplina dell’attività di estetista
La legge definisce l’attività di estetista, ne regola l’esercizio in forma d’impresa e stabilisce i requisiti professionali, organizzativi e formativi per svolgerla. Il provvedimento attribuisce un ruolo rilevante a Regioni e Comuni nella programmazione, nella formazione e nell’adozione dei regolamenti locali.
Ambito dell’attività
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, anche mediante eliminazione o attenuazione degli inestetismi. L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con prodotti cosmetici. Sono escluse le prestazioni dirette in modo specifico ed esclusivo a finalità terapeutiche.
Forma di esercizio e adempimenti amministrativi
L’attività professionale deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme vigenti. L’esercizio non è consentito a soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. L’avvio dell’attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente.
Requisiti professionali e responsabile tecnico
Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale; la funzione può essere affidata al titolare, a un socio partecipante al lavoro, a un familiare coadiuvante o a un dipendente. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività ed è iscritto nel REA contestualmente alla SCIA.
È prevista anche la figura del responsabile tecnico temporaneo, nominabile per non più di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in caso di comprovati motivi di salute, scegliendo un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con almeno tre anni di esperienza nel ramo; la sostituzione deve essere comunicata tempestivamente a SUAP e Camera di commercio.
Conseguimento della qualificazione professionale
La qualificazione di estetista si consegue, dopo l’obbligo scolastico, mediante esame teorico-pratico preceduto da uno dei seguenti percorsi:
- corso regionale di qualificazione di due anni, con almeno 900 ore annue, seguito da un anno di specializzazione oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;
- un anno di attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso studio medico specializzato o impresa di estetista, successiva ad apprendistato presso impresa di estetista, seguito da corsi regionali teorici di almeno 300 ore;
- almeno tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno come dipendente o collaboratore familiare presso impresa di estetista, svolti nel quinquennio precedente l’iscrizione ai corsi teorici regionali.
Regioni ed esame teorico-pratico sono organizzati secondo le modalità fissate dalla legge.
Regole per società, sedi di esercizio e divieti
Nelle imprese artigiane esercitate in forma societaria, anche cooperativa, soci e dipendenti che svolgono professionalmente l’attività devono possedere la qualificazione professionale. Lo stesso vale per le imprese diverse da quelle artigiane.
L’attività può essere svolta ovunque sia esercitata, anche gratuitamente, solo se il soggetto possiede la qualificazione professionale. È ammesso svolgerla presso il domicilio dell’esercente o presso altra sede indicata dal committente, purché i locali siano conformi al regolamento comunale. È vietato lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio.
Competenze di Regioni e Comuni
Le Regioni devono emanare norme di programmazione del settore e impartire ai Comuni disposizioni per adottare regolamenti uniformi alla legge. Devono inoltre predisporre, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i programmi per corsi di formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.
Il Ministro competente, entro un anno, definisce con decreto i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d’esame. Tra le materie fondamentali sono previste cosmetologia, fisiologia e anatomia, chimica e dermatologia, massaggio estetico, trucco e visagismo, apparecchi elettromeccanici, psicologia, cultura generale ed etica professionale.
Le Regioni possono anche autorizzare l’esame presso scuole private, vigilando su organizzazione e funzionamento. Le scuole professionali già autorizzate o riconosciute devono adeguarsi alla nuova disciplina.
Vendita di cosmetici e rapporti con altre attività
Alle imprese artigiane che vendano o cedano cosmetici alla clientela, solo per garantire la continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le norme sull’iscrizione al registro degli esercenti il commercio e sull’autorizzazione amministrativa commerciale.
Le imprese autorizzate alla vendita di cosmetici possono svolgere anche l’attività di estetista, purché si adeguino al regolamento comunale e gli addetti siano in possesso della qualificazione professionale; per esse non è richiesto l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.
L’attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente a quella di barbiere o parrucchiere, ma i singoli soci che esercitano le diverse attività devono possedere i requisiti professionali delle rispettive attività. Barbieri e parrucchieri possono avvalersi di collaboratori familiari e dipendenti solo per semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.
Disposizioni transitorie e riconoscimento di qualifiche pregresse
La legge prevede una disciplina transitoria per chi, alla data di entrata in vigore, già esercitava attività affini o possedeva qualifiche o diplomi pregressi. La qualificazione è riconosciuta, a determinate condizioni, ai titolari, soci e direttori di aziende che svolgono mestieri affini, ai dipendenti di tali imprese o di studi medici specializzati, a chi possiede attestati o diplomi rilasciati da scuole autorizzate o riconosciute, nonché agli allievi dei corsi di formazione professionale con attestato di qualifica.
Se i periodi di attività pregressa sono inferiori ai requisiti previsti, è richiesto un corso regionale di aggiornamento professionale o di riqualificazione. È prevista inoltre la possibilità di conseguire la qualificazione tramite appositi percorsi per chi possiede qualifiche parziali relative ai mestieri affini.
Regime transitorio per imprese già esistenti
Per 90 giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali, le imprese già operanti possono continuare l’attività. Se non rispettano i nuovi requisiti, il Comune, entro 120 giorni dalla richiesta, deve fissare un termine per gli adeguamenti non superiore a 12 mesi.
Sanzioni
Chi esercita l’attività senza i requisiti professionali è soggetto a sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, irrogata dall’autorità regionale competente secondo la legge n. 689 del 1981. Chi esercita senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 con le medesime procedure.
Norme transitorie di coordinamento
Fino all’adozione delle norme regionali, dei programmi regionali e dei regolamenti comunali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 161 del 1963 e delle sue modifiche e integrazioni.
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