Cassazione Civile, Ordinanza n. 21126/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società importatrice, di un avviso di rettifica dell'accertamento doganale e del collegato atto di irrogazione delle sanzioni relativi a importazioni di merci effettuate nel 2016. La CTP aveva rigettato i ricorsi, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente annullando gli atti. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato rinuncia parziale limitatamente alla pretesa sui diritti doganali, dichiarando di averli pagati, e ha chiesto l'estinzione del giudizio per le sanzioni in base alla definizione agevolata prevista dalla l. 197/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto ai diritti doganali, dopo che è stata fornita prova del pagamento, ritenendo la rinuncia della controricorrente non idonea a determinare estinzione ex art. 391 c.p.c. ma comunque utile come conferma della cessazione. Quanto alle sanzioni, ha dichiarato l'estinzione del processo perché la contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata e non era dovuto alcun importo sanzionatorio, essendo stato definito anche il rapporto sui tributi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La rinuncia depositata dalla controricorrente è stata valorizzata come elemento confermativo della cessazione della materia del contendere, ma non come causa di estinzione del giudizio secondo la disciplina della rinuncia al ricorso.
Non è applicabile per determinare l'estinzione quando la parte che rinuncia è controricorrente e non ricorrente.
art. 1, comma 198, l. 197/2022
il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
Il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti comporta l'estinzione del processo per le controversie definibili.
art. 1, comma 197, l. 197/2022
il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La parte che chiede la definizione agevolata deve depositare la domanda e la prova del pagamento entro il termine previsto.
art. 1, comma 191, l. 197/2022
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata
Se i tributi sono stati definiti con modalità diverse, per le sole sanzioni collegate non è dovuto alcun importo ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia proveniente dalla parte controricorrente non produce di per sé l'estinzione del processo ai sensi della disciplina sulla rinuncia al ricorso, ma può costituire elemento idoneo a corroborare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il rapporto sostanziale oggetto della pretesa risulti soddisfatto o comunque venuto meno, come nel caso di prova del pagamento del debito tributario.
- Nelle controversie definibili ai sensi della l. 197/2022, l'estinzione del processo presuppone il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento dovuto, salvo che la normativa esenti dal pagamento, come per le sole sanzioni collegate a tributi già definiti.
- Quando il tributo è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata, per le sanzioni ad esso collegate non è dovuto alcun importo ai fini della sanatoria.
- In presenza di cessazione parziale della materia del contendere e di estinzione parziale del giudizio per definizione agevolata, il giudice può compensare integralmente le spese in considerazione del comportamento delle parti e dell'avvenuto pagamento.
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