Cassazione Penale, Ordinanza n. 35074/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 aprile 2025, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Ha contestato la sussistenza degli elementi del reato, sostenendo che la condotta oppositiva non avesse idoneità minatoria e fosse consistita in mera resistenza passiva. Ha inoltre censurato il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le doglianze sulla configurabilità della resistenza riproponevano questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le prove e priva di travisamenti decisivi o manifeste incongruenze logiche; tali censure non erano quindi consentite in sede di legittimità. La richiesta di sostituzione della reclusione con il lavoro di pubblica utilità era manifestamente inconferente, perché era stata concessa la sospensione condizionale della pena e ciò impediva l'applicazione dell'art. 58, comma 1, della legge n. 689 del 1981 nella versione applicabile al reato, commesso dopo il 30 dicembre 2022. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Norme richiamate
le censure dirette a contestare l'insussistenza dei costituti propri della resistenza ex art 337 cp ascritta all'imputato- sotto il versante della non idoneità minatoria della condotta oppositiva, assertivamente risoltasi in una mera resistenza passiva, sono meramente riproduttive di rimarcate criticità già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee a qualsivoglia decisivo travisamento oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche
La Corte ritiene non consentito in sede di legittimità riproporre censure sulla configurabilità della resistenza, già adeguatamente esaminate dai giudici di merito con motivazione corretta e coerente con le emergenze acquisite.
art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981
nel caso è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, il che impediva comunque l'accoglimento della relativa sollecitazione difensiva ex art 58, comma 1, legge 689 del 1981 ( nella versione attualmente vigente alla luce della data di consumazione del reato in contestazione , successivaal 30 dicembre 2022)
Nel caso deciso, la concessione della sospensione condizionale della pena impediva l'accoglimento della richiesta di sostituire la reclusione con il lavoro di pubblica utilità, secondo la versione della norma applicabile ratione temporis.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriormente le statuizioni adottate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre contestazioni sulla ricostruzione o sulla qualificazione della condotta già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e priva di travisamenti decisivi o manifeste incongruenze logiche.
- Quando è stata concessa la sospensione condizionale della pena, la richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non può essere accolta nei termini indicati dalla Corte in applicazione dell'art. 58, comma 1, della legge n. 689 del 1981, nella versione applicabile ratione temporis.
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