Cassazione Penale, Sentenza n. 18238/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/06/2021 che ha disposto il sequestro preventivo di euro 450.000,00 (di cui euro 150.000,00 in solido con Fernanda Clerici e Simone Trifone) come profitto del reato contestato. Il ricorrente deduce sei censure: 1) violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum (sostiene che il riesame sarebbe andato oltre le doglianze del PM); 2) carenza del fumus commissi delicti e inosservanza degli artt. 125 c.3 c.p.p., 216 l.f. e 110 c.p. (genericità nella descrizione delle distrazioni e mancata prova che il ricorrente abbia effettivamente beneficiato delle somme); 3) motivazione apparentemente generica sul periculum in mora, con richiamo improprio a norme o decisioni successive; 4) mancata prova del profitto e del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato (conti quasi vuoti al momento del fallimento, accreditati successivamente); 5) violazione del principio di proporzionalità (sequestro sproporzionato rispetto alla capienza dei conti e alle esigenze di vita del ricorrente); 6) illegittima immediata esecutività del sequestro (violazione artt. 310 e 322-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Sulla questione del tantum devolutum ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il riesame ex art. 322-bis c.p.p. ha effetto devolutivo attributivo e il Tribunale può valutare tutti i presupposti del sequestro. Sul fumus il Collegio ha condiviso la ricostruzione dei flussi monetari dal fallimento STF alle società controllanti e ai conti degli indagati, ritenendo sussistenti indizi di distrazione e il ruolo del ricorrente quale beneficiario parziale. Quanto al profitto, richiamando le Sezioni Unite (in particolare l'indirizzo del 2021), la Corte ha confermato che il denaro, per la sua natura fungibile, non richiede l'identificazione materiale delle singole banconote: il nesso di pertinenzialità può ritenersi sussistente in re ipsa. Il periculum in mora è stato ritenuto provato in ragione della pluralità e della complessità dei trasferimenti che rendono concreto il rischio di dispersione del profitto illecito. Il motivo sulla proporzionalità è stato dichiarato inammissibile per genericità; il motivo sull'immediata esecutività è inammissibile per difetto di interesse. Di conseguenza il sequestro di euro 450.000,00 è stato confermato e l'appello del ricorrente è rigettato.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma che legittima il sequestro preventivo quale apprensione di beni costituenti profitto del reato; applicata per disporre il sequestro di denaro ritenuto profitto della bancarotta per distrazione
norma che disciplina l'appello contro i provvedimenti cautelari reali: la Corte conferma l'effetto devolutivo attributivo al giudice del riesame, che può valutare pienamente i presupposti del sequestro (fumus e periculum), anche oltre le precise doglianze del ricorrente
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiesto un giudizio motivato sul fumus e sul periculum; la Corte ritiene che la motivazione del Tribunale non sia apparente e descriva elementi indiziari concreti
art. 216, comma 1, n.1 r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare)
riferimento ai reati di bancarotta: il giudice ha valutato i flussi e gli indici di distrazione dal patrimonio fallito come compatibili con l'ipotesi di bancarotta per distrazione
riferimento alla forma del concorso nel reato: il Tribunale ha ritenuto indiziabile il concorso di più soggetti nelle operazioni distrattive
Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza sulle "somme fungibili")
principio secondo cui il denaro, per la sua natura fungibile, non richiede l'identificazione materiale dei singoli importi per la confisca: la pertinenzialità del denaro al reato può ritenersi in re ipsa, anche se il denaro sequestrato è confluito nel patrimonio con altre vicende
art. 240 c.p. e art. 321 c.p.p.
richiami alle norme che disciplinano confisca e sequestro: la Corte ha ritenuto conforme l'applicazione del sequestro diretto del profitto in denaro
principio di proporzionalità delle misure cautelari: la Corte ha rilevato che la censura del ricorrente era generica e non ha consentito una valutazione concreta della sproporzione
norma sull'esecutività e impugnazioni delle misure: la questione dell'immediata esecutività è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse del ricorrente
Massime di principio
- In sede di appello ex art. 322-bis c.p.p. il giudice del riesame ha cognizione ampia e può valutare pienamente i presupposti del sequestro (fumus e periculum), anche oltre le precise doglianze dell'appellante; non è necessario che l'appello proponga ogni singolo profilo che il giudice potrà comunque esaminare
- Quando il profitto del reato è denaro, per la sua natura fungibile non è sempre richiesta la prova materiale dell'identità delle specifiche banconote: la pertinenzialità può essere ritenuta in re ipsa se emergono elementi che dimostrino un accrescimento patrimoniale riconducibile al delitto
- Il periculum in mora può essere desunto dalla concreta possibilità di dispersione o difficoltà di recupero del profitto illecito, particolarmente se emergono molteplici e ramificati flussi di trasferimento
- Le censure sulla proporzionalità e sull'incapacità di sostenere le esigenze di vita devono essere formulate con specificità e dati puntuali; deduzioni generiche rischiano l'inammissibilità
- La tempistica e l'esecutività dei provvedimenti cautelari richiedono che chi impugna dimostri un interesse concreto e attuale alla eccezione di immediata esecutività per ottenere pronunce incidenti su efficacia nel periodo intermedio
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