Ordinanza n. 214/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 96/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, resa inter partes nel giudizio n. R.G. 2528/2025, nelle parti di cui in esposizione; e per la conseguente declaratoria di nullità o inefficacia e/o per l’annullamento, in ogni caso previa sospensione e concessione di idonee misure cautelari: - della Determinazione n. 596 in data 2 aprile 2026 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra recante “Aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto, chiavi in mano, di un Tomografo Computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell’ASL CN2 Alba – Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE” in favore del costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.l. - CEI S.p.a. Calore Energia Impianti, comunicata con nota del RUP in data 3 aprile 2026 ricevuta via pec; - della nota avente ad oggetto “(…) Aggiudicazione a RTI costituendo Siemens Healthcare Srl – Cei Spa Comunicazione ai sensi art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” (archivio: I.5.04.01|2025|2086|) a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, in data 3 aprile 2026 ricevuta via pec; - del “1° Verbale Commissione Giudicatrice” in data 20 febbraio 2026; - del “2° Verbale Commissione Giudicatrice” in data 25 febbraio 2026 (doc. 4); - del “3° Verbale Commissione Giudicatrice” in data 26 febbraio 2026 e griglia di valutazione allegata (doc. 5); - del “Verbale del Seggio di Gara” in data 5 marzo 2026 (doc. 6) e del “Verbale del Seggio di Gara” in data 24 marzo 2026 (doc. 7); - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’annullamento, sempre previa sospensione - dei verbali: n. 1 “Apertura Busta Telematica “A” Documentazione Amministrativa” del 5 maggio 2025 (doc. 8), n. 2 “Esito Soccorso Istruttorio” del 30 maggio 2025 (doc. 9), n. 3 “Apertura Busta Telematica “B” Offerta Tecnica” del 6 giugno 2025 (doc. 10), n. 4 “Apertura Busta Telematica “C” Documentazione Economica” del 10 luglio 2025 (doc. 11), tutti completi dei relativi allegati; - della Determinazione n. 246 in data 10 febbraio 2026 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, recante “Presa d’atto sentenza TAR Piemonte n. 96/2026 e provvedimenti consequenziali.” (doc. 12); - della lex specialis e dei chiarimenti, ove occorra e come in esposizione; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche per gli aspetti confermativi dei precedenti da parte dei nuovi provvedimenti; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione e il RTI aggiudicatario, manifestando sin d’ora la disponibilità del RTI Philips al subentro nel contratto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione della gara e atti conseguenti adottati dall’ASL in asserita esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 96/2026, nonché precedenti verbali di gara e lex specialis
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza, con domande di declaratoria di nullità o inefficacia e, in subordine, di annullamento, avverso gli atti con cui l’ASL, dopo la sentenza del TAR Piemonte n. 96/2026, ha rivalutato l’equivalenza del prodotto offerto dal costituendo RTI controinteressato rispetto al requisito dimensionale del rilevatore all’isocentro, richiesto dal capitolato nella misura di 5 cm per i sistemi dual source, e ha nuovamente aggiudicato la gara al medesimo RTI. La ricorrente ha dedotto che i nuovi atti sarebbero violativi o elusivi del giudicato e comunque illegittimi. Sono state inoltre impugnate le precedenti operazioni e determinazioni di gara, inclusi i verbali relativi alla documentazione amministrativa, al soccorso istruttorio, all’offerta tecnica ed economica, la determinazione di presa d’atto della sentenza e la lex specialis, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e manifestando la disponibilità al subentro. Le doglianze presentano elevata complessità tecnica. La sentenza posta in esecuzione è stata nel frattempo appellata nella parte in cui ha qualificato il requisito come funzionale e assoggettabile a giudizio di equivalenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, rinviando l’approfondimento delle complesse questioni tecniche alla camera di consiglio già fissata per il 17 giugno 2026, destinata alla trattazione del merito del giudizio di ottemperanza. La sospensione è stata disposta anche perché l’appello pendente contro la sentenza n. 96/2026 potrebbe travolgere i nuovi atti adottati dalla stazione appaltante, incidendo sulla possibilità stessa di rivalutare l’equivalenza del prodotto. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha ritenuto preferibile mantenere invariata la situazione fino alla definizione del contenzioso: l’eventuale subentro della ricorrente nell’esecuzione dell’appalto sarebbe difficilmente praticabile e potrebbe esporre l’amministrazione a conseguenze risarcitorie, mentre l’ospedale dispone ancora di un macchinario funzionante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti e dell’esigenza di preservare la situazione fino alla definizione del contenzioso, il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.
Indicato nell’oggetto della determinazione di aggiudicazione quale base normativa della procedura aperta per la fornitura del tomografo computerizzato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando gli atti adottati in asserita esecuzione di una sentenza dipendono da una questione interpretativa oggetto di appello e l’eventuale riforma della sentenza potrebbe travolgerli, il giudice può sospenderne l’efficacia per mantenere integra la situazione fino alla definizione del giudizio.
- Il bilanciamento cautelare può giustificare la sospensione degli atti di aggiudicazione quando l’eventuale subentro dell’impresa ricorrente sarebbe difficilmente praticabile e potrebbe esporre la stazione appaltante a conseguenze risarcitorie, mentre il servizio pubblico continua a essere assicurato da un’attrezzatura ancora funzionante.
- La complessità tecnica delle doglianze può rendere necessario rinviare l’approfondimento della loro fondatezza alla camera di consiglio fissata per il merito, adottando nel frattempo una misura cautelare conservativa.
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