Cassazione Penale, Ordinanza n. 00704/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha sostenuto che, alla data del deposito della motivazione della sentenza impugnata, il reato sarebbe già stato prescritto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Dal testo risulta che il fatto contestato consisteva nella guida in stato di ebbrezza accertata in Firenze l'8 marzo 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti e tre i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha escluso la prescrizione rilevando che, alla data della sentenza impugnata, non era ancora decorso il termine massimo di cinque anni. Ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando la condotta non collaborativa dell'imputato che aveva tentato di addossare ad altri la guida del veicolo. Ha inoltre affermato che la pena era stata determinata al di sotto della media edittale e quindi non necessitava di specifica motivazione ulteriore, mancando comunque la deduzione di elementi concreti a sostegno della richiesta difensiva. Infine, ha ritenuto infondato anche il motivo sulla sospensione della patente, poiché la Corte territoriale aveva già valutato congrua la durata della sanzione accessoria in relazione alle modalità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la decisione riguarda la corretta applicazione della sanzione penale e della sanzione amministrativa accessoria in relazione a tale reato.
richiamato implicitamente dal motivo sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione non fosse ancora decorso alla data della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione è infondata quando, alla data della decisione impugnata, non sia ancora decorso il termine massimo di estinzione del reato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti della condotta, come un atteggiamento non collaborativo dell'imputato.
- La determinazione della pena non richiede una motivazione specifica ulteriore quando la sanzione sia stata irrogata in misura inferiore alla media edittale e la difesa non indichi elementi concreti idonei a giustificarne una diversa quantificazione.
- La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è insindacabile in cassazione se la sentenza di merito ne abbia motivato la congruità in relazione alle modalità della condotta.
- Il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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