Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Denunciano principalmente: (i) una presunta retrodatazione e modificazione delle condotte giudicate rispetto a quanto originariamente contestato (violazione art. 129 c.p.p.), con conseguente difficoltà per la difesa di svolgere una difesa efficace; (ii) la mancata prova della consapevolezza e del dolo elusivo in capo a familiari (moglie e figlio) a cui sarebbero stati intestati beni; (iii) l'assenza di potere dispositivo del presunto dominus e la natura post factum di alcune operazioni (anche in riferimento all'acquisto e alla successiva intestazione dei beni); (iv) l'operatività dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 e la mancanza di danno effettivo; (v) che le misure cautelari e le limitazioni di libertà del presunto autore escluderebbero la sua partecipazione alle operazioni poste a fondamento dell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione: la cessione della quota della società VALIMM (13/02/2013) risultava espressamente contestata nel capo di imputazione e la 'retrodatazione' operata dalla Corte territoriale non ha introdotto fatti diversi ma ha individuato il momento consumativo del reato, coerentemente con la giurisprudenza sulla natura istantanea o plurima della fattispecie e sugli effetti permanenti. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla mancata consapevolezza dei familiari e sull'assenza di contribuzione dell'imputato sottoposto a misure cautelari, richiamando la giurisprudenza che ammette di inferire lo scopo elusivo anche dal timore dell'avvio di misure di prevenzione e la rilevanza dell'intestazione fittizia a congiunti quale forma di interposizione rilevante. Per effetto, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa per censurare una modifica delle condotte contestate; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata sostanziale modifica dei fatti originari ma solo precisazione del momento consumativo previsto dall'imputazione.
art. 19 comma 3 decreto legislativo 159/2011
Richiamato in linea difensiva come possibile causa di non perdita effettiva del bene nel patrimonio familiare; la Corte ha ritenuto comunque rilevante la presunzione e la finalità elusiva dell'intestazione a terzi/familiari.
Norma applicata dalla Corte per infliggere l'ammenda equitativa in favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti per inammissibilità del ricorso e profili di colpa emergenti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato per giustificare la modalità di trattazione del ricorso (modalità proceduralmente previste).
Massime di principio
- La data di consumazione del reato può essere individuata con riferimento all'atto dispositivo ritenuto ultimo e decisivo; precisare quella data non costituisce necessariamente modificazione dell'imputazione se i fatti rientrano nella cornice originaria.
- L'intestazione fittizia di beni a congiunti può integrare concorso nella fattispecie di interposizione/elusione: la conoscenza e la volontà possono essere desunte da un insieme di atti e circostanze, non solo da una istruzione diretta o da prova esplicita.
- La presenza di misure cautelari o limitazioni personali dell'autore non esclude automaticamente la sua responsabilità: la partecipazione e il controllo possono essere esercitati anche tramite deleghe, procure o condotte anteriori/posteriori che dimostrino l'effettiva gestione.
- Le censure per violazione dell'art. 129 c.p.p. richiedono dimostrare che la modifica dei fatti abbia realmente impedito la difesa; la semplice diversa ricostruzione cronologica, se coerente con il capo di imputazione, è insufficiente.
- L'inerzia o la mancata impugnazione di profili da parte del pubblico ministero in sede di impugnazione può limitare le conseguenze pratiche di alcune valutazioni del giudice di merito (ad es. sul calcolo della prescrizione).
- In situazioni di possibile prevenzione patrimoniale, lo 'scopo elusivo' si forma anche per il timore fondato dell'avvio del procedimento: non è necessario che l'agente fosse certo dell'adozione della misura, basta la prospettiva ragionevole del rischio.
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