Cassazione Civile, Ordinanza n. 16567/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società di leasing aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo, quale beneficiaria di una polizza relativa a un natante concesso in locazione finanziaria a un terzo, il pagamento dell'indennizzo per un sinistro verificatosi il 19 agosto 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando l'assicurazione al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. La compagnia aveva proposto appello e la Corte d'appello, accogliendo uno dei motivi, aveva riformato integralmente la decisione di primo grado rigettando la domanda e disponendo la restituzione delle somme già percepite, oltre alle spese. La società di leasing ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, sottoscritta dai difensori, in ragione di un intervenuto accordo transattivo. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non era dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, intervenuta per accordo transattivo e sottoscritta dai difensori, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata perché ricorrevano le relative condizioni.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la procedura camerale semplificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la decisione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente intervenuta e collegata a un accordo transattivo, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non è equiparabile, ai fini del contributo unificato, al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite, specie se la definizione è conseguente a transazione tra le parti.
Come è indicizzato
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