Cassazione Civile, Ordinanza n. 22276/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti: da un lato, la società correntista e i suoi fideiussori hanno agito contro la banca per ottenere la ripetizione degli addebiti ritenuti illegittimi su un conto corrente ordinario e la rideterminazione del saldo, in ragione della nullità delle clausole sugli interessi ultralegali e sull’anatocismo; dall’altro lato, la banca aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di quanto asseritamente dovuto su un conto anticipi, poi opposto dai debitori. Il tribunale aveva ricalcolato i rapporti di dare e avere, ma la corte d’appello ha ridotto l’importo indebitamente percepito dalla banca sul conto ordinario, ha accertato un credito della banca sul conto anticipi e ha compensato i reciproci crediti, condannando gli appellati al pagamento di una somma residua. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di produrre gli estratti conto incombeva sulla banca, titolare del credito azionato in via monitoria e convenuta nell’azione di accertamento negativo/ripetizione, e che la ricostruzione del saldo avrebbe dovuto partire dall’apertura del rapporto, non dal primo saldo negativo documentato; con il secondo motivo hanno lamentato contraddittorietà della motivazione, poiché la corte d’appello avrebbe ricalcolato il saldo utilizzando un estratto conto che incorporava addebiti ritenuti a loro volta illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario in cui siano contestate clausole di interessi ultralegali o anatocistici e manchino parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande di banca e correntista comporta che ciascuna parte sia onerata della prova del proprio credito o della propria pretesa. La mancata produzione della documentazione iniziale non legittima né l’attribuzione alla banca del primo saldo negativo documentato come base di calcolo, né il rigetto automatico della domanda della banca: la lacuna probatoria va trattata come neutra rispetto alla ricostruzione del rapporto, salva la possibilità di integrare la prova con ammissioni di controparte. Poiché la corte d’appello aveva fondato il ricalcolo sul primo saldo negativo documentato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
regola il riparto dell’onere della prova; in presenza di domande contrapposte su un conto corrente bancario, ciascuna parte deve provare la propria pretesa e la mancata documentazione di una parte del rapporto non consente di far gravare automaticamente sull’altra gli effetti della lacuna probatoria.
è il parametro di censura per la dedotta violazione di legge relativa al riparto dell’onere probatorio.
è richiamato per la doglianza di contraddittorietà della motivazione, poi assorbita.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a rapporti di conto corrente bancario con contestazione di interessi ultralegali o anatocistici e con produzione incompleta degli estratti conto, il giudice deve ricostruire il rapporto di dare e avere sulla base della prova effettivamente acquisita, senza presumere un saldo iniziale non documentato.
- Quando banca e correntista formulano domande contrapposte sul medesimo rapporto, entrambe assumono la posizione sostanziale di attore rispetto alla propria pretesa e sopportano il relativo onere probatorio.
- La mancanza della documentazione iniziale del conto ha valore neutro: non giova automaticamente né al correntista per paralizzare la domanda della banca, né alla banca per fondare il proprio credito su un saldo iniziale non provato.
- Il saldo di un conto corrente non può essere ricostruito assumendo come base un primo saldo negativo documentato se tale posta dipende da addebiti contestati come illegittimi, salvo che vi siano elementi probatori ulteriori o ammissioni idonee a colmare la lacuna.
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