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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23291/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il ricorso introduceva una questione non specificamente devoluta con l'atto di appello, in violazione del principio di inammissibilità della questione nuova in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso per cassazione, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che la relativa censura non era stata dedotta in modo specifico nei motivi di appello: in appello la richiesta di applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. era stata formulata in termini generici e aspecifici. È stata inoltre indicata la presenza di una memoria del 12/05/2025, qualificata come tardiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta come motivo di appello; non basta una generica prospettazione nel gravame, se la censura viene poi specificata solo nel ricorso per cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la relativa richiesta in appello era stata ritenuta troppo generica e aspecifica per poter essere utilmente riproposta in cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, ossia non specificamente dedotte con i motivi di appello; la genericità della doglianza in appello non consente di sanare la novità della censura in sede di legittimità.
  • La richiesta di attenuanti generiche deve essere articolata in modo specifico nei motivi di gravame, altrimenti la successiva censura in cassazione è inammissibile per difetto di previa devoluzione.
  • La memoria depositata tardivamente non incide sulla valutazione di ammissibilità del ricorso quando la censura è comunque nuova rispetto all'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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