Cassazione Penale, Ordinanza n. 41447/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione a un concorso in tentata truffa aggravata. Il difensore ha dedotto violazione di legge, lamentando che il giudice non avrebbe compiuto la doverosa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso è fondato su un motivo non consentito nel regime dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito avverso una sentenza di patteggiamento. Ha richiamato il limite di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per specifiche censure attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, il giudice di merito aveva già motivato sull'inesistenza dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, nel quale il Tribunale ha applicato la pena concordata dalle parti.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.
richiamato quale norma sul tentativo.
norma incriminatrice della truffa aggravata contestata come reato presupposto della sentenza di patteggiamento.
richiamato quale aggravante contestata.
invocato dalla difesa come parametro per il proscioglimento; la Corte afferma che la sua mancata valutazione non è deducibile con ricorso contro il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; esclude la doglianza sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
richiamato ai fini dell'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile la sola omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta, la doglianza relativa al mancato proscioglimento può essere dichiarata inammissibile anche quando il giudice di merito abbia comunque motivato sull'assenza di cause di non punibilità.
- Quando il ricorso è proposto con motivo non consentito contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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