Cassazione Penale, Ordinanza n. 33453/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo inidoneo a formulare una censura di legittimità e il secondo motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., nonché la violazione dell'art. 533 c.p.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in termini assertivi e ipotetici, senza sviluppare effettive censure di legittimità contro la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., alla mancata prevalenza di tale attenuante, al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sulla concreta gravità del fatto, sull'assenza di elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche e sui precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione relativa al tentativo, contestato unitamente al furto aggravato.
Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto.
Richiamato per la circostanza aggravante contestata, la cui sussistenza è stata ritenuta adeguatamente valutata dai giudici di merito.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la censura è stata ritenuta priva di effettiva specificità.
Richiamato per l'attenuante relativa alla particolare tenuità del danno o del lucro; il mancato riconoscimento è stato ritenuto congruamente motivato.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su enunciati meramente assertivi o ipotetici, privi dell'indicazione concreta del vizio di legittimità attribuito alla sentenza impugnata.
- La motivazione sul riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti è adeguata quando valorizza, in modo congruo e logico, la concreta gravità del fatto, l'assenza di elementi favorevoli e, ai fini della pena, i precedenti penali dell'imputato.
- La valutazione della gravità del fatto e dei precedenti penali può sorreggere il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., delle attenuanti generiche e della prevalenza di una circostanza attenuante, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e non manifestamente contraddittoria.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione evidentemente inammissibile, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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