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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20283/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) e la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente sosteneva l'unicità e la continuità temporale dell'associazione dedita al narcotraffico (cosicché la seconda ordinanza cautelare avrebbe dovuto essere retrodatata alla prima) e, in subordine, la possibilità di eseguire la misura degli arresti domiciliari presso la residenza indicata, con riferimento anche alla cessata operatività dell'associazione dopo l'aprile 2020 e alla positiva esperienza pregressa con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure: (i) sulla retrodatazione dei termini, perché il secondo provvedimento riguardava fatti (associativi e reati fine) contestati anche in epoca successiva alla prima ordinanza e perché le due associazioni sono state ritenute diverse per componente soggettiva e per fatti successivi; la giurisprudenza consolidata impedisce la retrodatazione quando la partecipazione all'associazione si sia protratta dopo la prima ordinanza; (ii) sulla sostituzione con arresti domiciliari, perché il secondo provvedimento ha evidenziato un aumento della pericolosità sociale del ricorrente e l'uso dell'abitazione come base dell'attività di spaccio (anche con videosorveglianza), rendendo inidonea la misura domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare; la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la retrodatazione non opera quando il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione la cui partecipazione sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico; utilizzata per qualificare il tipo di reato oggetto delle misure cautelari

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati fine relativi a sostanze stupefacenti; citata nel quadro fattuale dei reati contestati insieme al delitto associativo

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio consolidato)

    Principio consolidato secondo cui non è possibile retrodatare la custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., quando la condotta associativa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza coercitiva

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3 c.p.p. richiede l'anteriorità effettiva dei fatti oggetto del secondo provvedimento rispetto alla prima misura: se la partecipazione all'associazione è proseguita dopo la prima ordinanza, la retrodatazione normalmente non è consentita
  • La sussistenza o meno dell'unicità del fatto reato va valutata sulla base della continuità operativa e della identità sostanziale dell'organizzazione; differenze di componenti soggettivi o fatti contestati in epoca successiva possono giustificare l'autonomia dei provvedimenti cautelari
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione completa degli elementi di fatto; le deduzioni che mirano a rinnovare la valutazione probatoria sono, salvo vizi di motivazione, inammissibili
  • La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari si valuta tenendo conto delle esigenze cautelari di prevenzione e di accertamento: l'uso dell'abitazione quale base operativa per i reati, la presenza di sistemi di videosorveglianza e l'aumentata pericolosità sociale possono rendere inidonea la misura domiciliare
  • Per prospettare con successo la retrodatazione o la sostituzione con misure meno afflittive è opportuno fornire elementi documentali concreti e specifici che dimostrino la cessazione delle condotte illecite, la non prosecuzione dell'attività associativa dopo la prima ordinanza, o circostanze che neutralizzino le esigenze cautelari (es. effettivo trasferimento, assenza di contatti con la rete criminale, comprovata sorveglianza)
  • Quando si invoca la retrodatazione il difensore deve indicare con precisione le date, i provvedimenti e gli elementi di fatto che dimostrano la anteriorità assoluta dei fatti contestati rispetto alla prima ordinanza, evitando argomentazioni meramente assertive

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