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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00613/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una societe0, era stato condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA e IRES relative agli anni d'imposta 2013 e 2014, con evasione complessiva di euro 1.252.222,00. Dopo un primo giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 9 di reclusione, fissando la pena base in anni 1 e mesi 6 e aumentando di mesi 3 per continuazione, pari a un mese per ciascuna delle tre condotte residue. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale avesse determinato in modo troppo generico l'aumento per continuazione, senza una specifica argomentazione per ciascun reato satellite e senza rendere controllabile il percorso logico seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di motivazione dell'aumento per continuazione, richiamando le Sezioni Unite Pizzone: il livello di specificazione richiesto varia in rapporto all'entite0 dell'aumento e, quando l'incremento e8 minimo, e8 sufficiente una motivazione sintetica. Nel caso concreto l'aumento di un mese per ciascuna delle tre condotte residue, a fronte di violazioni omogenee e prossime al minimo teorico, era congruo e non richiedeva un'ulteriore analitica giustificazione. Il ricorso, pertanto, si risolveva in una non consentita richiesta di rivalutazione nel merito della pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilite0, il ricorrente e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nella determinazione della pena per continuazione il giudice deve individuare il reato pif9 grave, stabilire la pena base e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; l'obbligo motivazionale e8 modulato in relazione all'entite0 dell'aumento.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

    Alla declaratoria di inammissibilite0 consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Corte Cost., sent. n. 186/2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non colposa dell'inammissibilite0.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone

    Il giudice, nel riconoscere la continuazione, deve motivare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia il grado di impegno motivazionale dipende dall'entite0 dell'aumento ed e8 sufficiente una motivazione sintetica quando l'incremento sia contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimite0 la censura sulla quantificazione della pena non puf2 tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice di merito sia логicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • In tema di continuazione, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando la pena base e gli aumenti per i reati satellite; la motivazione sugli aumenti deve essere tanto pif9 analitica quanto maggiore e8 l'incremento applicato.
  • Quando gli aumenti per continuazione sono minimi e riferiti a condotte omogenee, e8 sufficiente una motivazione sintetica che consenta di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • La specificazione dell'aumento per ciascun reato satellite puf2 essere assolta anche con la quantificazione di incrementi uniformi e contenuti, se coerenti con la struttura dei fatti e con la relazione tra i reati unificati dal vincolo della continuazione.
  • La declaratoria di inammissibilite0 comporta, in assenza di una causa non colposa dell'errore processuale, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

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