Cassazione Penale, Ordinanza n. 07861/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio di merito. Con il primo motivo si denunciavano vizi motivazionali in relazione al reato di appropriazione indebita, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e, soprattutto, non era consentita in sede di legittimità, perché attinente a questioni non devolute con specifico motivo al giudice di appello; si è quindi verificata un'interruzione della catena devolutiva. Con il secondo motivo si censurava il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Anche tale motivo è stato ritenuto non specifico e non scrutinabile in cassazione, poiché l'ammissione alla messa alla prova è rimessa a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per adeguata motivazione, che nel caso concreto era stata resa in modo congruo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma; la Corte ha inoltre ribadito che non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute in appello e che il diniego della messa alla prova, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice oggetto della doglianza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita
indicato come parametro valutativo che il giudice di merito può considerare selettivamente nel giudizio prognostico sulla messa alla prova, senza dover esaminare in modo analitico tutti gli elementi
richiamato implicitamente quanto all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne
evocato in via ricostruttiva quale base dell'inammissibilità per difetto di devoluzione e specificità dei motivi in cassazione
presupposto della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che attengano a questioni non specificamente devolute al giudice di appello; in difetto, la relativa statuizione di primo grado si consolida e il ricorso è inammissibile per interruzione della catena devolutiva.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e concreti: doglianze generiche sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato non consentono il sindacato di legittimità.
- L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è rimessa a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale; se la motivazione è adeguata, la decisione non è censurabile in cassazione.
- Nel giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato, il giudice di merito non è tenuto a valutare in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p., potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo all'istituto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →