Cassazione Penale, Ordinanza n. 22191/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco nei confronti dell'imputato per detenzione illecita di cocaina a fini di spaccio, riqualificando i fatti nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato ha proposto un unico motivo, deducendo l'illegittimità della decisione per il mancato rinvio dell'udienza, nonostante il difensore avesse chiesto differimento in ragione dell'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'UCPI per la giornata del 12/07/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione, formulata dopo la scadenza del termine per presentare le conclusioni, non imponesse il differimento dell'udienza camerale, anche alla luce dell'orientamento di legittimità richiamato in tema di contraddittorio cartolare. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Viene richiamato come base della riqualificazione giuridica dei fatti contestati, relativi alla detenzione illecita di cocaina per finalità di spaccio, nell'ipotesi di lieve entità.
È richiamato per affermare che alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176
È richiamato quale disciplina emergenziale del contraddittorio cartolare, in base alla quale la richiesta tardiva di rinvio per astensione del difensore non consente il differimento dell'udienza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale, la richiesta di rinvio per adesione del difensore a un'astensione dalle udienze, se formulata oltre il termine per il deposito delle conclusioni, non determina di per sé l'obbligo di differire l'udienza.
- In presenza di disciplina emergenziale che sostituisca la trattazione orale con il contraddittorio cartolare, il mancato accoglimento della richiesta tardiva di rinvio non integra vizio rilevante della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per effetto di legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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