Cassazione Civile, Ordinanza n. 06689/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni emessi ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. in relazione a dichiarazioni doganali per l'importazione di lamiere e nastri di leghe di alluminio provenienti dal Venezuela. Dopo precedenti giudizi sui dazi e sulle sanzioni, la Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dell'Agenzia delle dogane, ritenendo che il giudicato esterno formatosi in altri giudizi precludesse la produzione di certificati venezuelani formati a posteriori e che, essendo ormai definitivo l'accertamento dell'origine non venezuelana della merce, le sanzioni fossero legittime anche nei confronti dello spedizioniere, in ragione della sua qualifica di rappresentante indiretto e della colpa ad esso ascrivibile. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta estensione ai suoi confronti del giudicato favorevole formatosi in giudizi di sanzioni riguardanti un co-obbligato solidale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente esteso al presente giudizio il giudicato sfavorevole formatosi nelle cause sui dazi, mentre qui erano in discussione solo le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva in realtà esaminato le decisioni sui dazi e quelle sulle sanzioni relative al coobbligato, escludendo l'opponibilità nel presente giudizio delle pronunce sulle sanzioni Bontempi; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto del giudicato che assumeva erroneamente interpretato, in violazione del principio di autosufficienza. Inoltre, la Corte ha osservato che l'accertamento definitivo dell'origine non venezuelana della merce, formatosi nei giudizi sui dazi e successivo rispetto ad altro giudicato favorevole, si estende anche alle sanzioni dipendenti dalla medesima circostanza materiale, ferma restando la distinta questione dello stato soggettivo dello spedizioniere. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 303 T.U.L.D.
La sanzionabilità delle fattispecie legate all'origine delle merci è stata ritenuta applicabile ai casi esaminati; la legittimità delle sanzioni discende dall'accertamento dell'origine della merce e dalla posizione soggettiva dell'importatore/spedizioniere.
È infondato il motivo di ricorso quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la questione dedotta; non vi è omessa pronuncia se il giudice si è espresso, anche implicitamente o per argomenti separati, sul punto controverso.
Il giudicato esterno, se relativo al medesimo fatto costitutivo, può spiegare efficacia vincolante nel successivo giudizio tra le stesse parti, anche quando la controversia abbia ad oggetto conseguenze giuridiche diverse, come le sanzioni derivanti da una precedente ripresa daziaria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; quando si censura l'interpretazione di un giudicato esterno, occorre riprodurne nel ricorso il testo rilevante, con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia è scrutinata come nullità processuale, ma richiede che la doglianza corrisponda effettivamente a un'omissione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va specificamente argomentata e, nel caso di giudicato esterno, deve confrontarsi con il contenuto puntuale del decisum asseritamente mal interpretato.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Le previsioni del T.U.L.D. rilevano quale base per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alle dichiarazioni doganali inesatte o infedeli.
Massime di principio
- Se la decisione di merito ha effettivamente esaminato una questione, la censura di omessa pronuncia è infondata; l'art. 112 c.p.c. è violato solo quando vi sia un effettivo difetto di decisione sul petitum o sulla domanda/eccezione dedotta.
- Il giudicato esterno relativo a un accertamento di fatto costitutivo può vincolare il successivo giudizio anche quando questo riguardi effetti giuridici diversi, purché la nuova controversia dipenda dal medesimo fatto storico accertato con definitività.
- Quando si contesta in cassazione l'interpretazione di un giudicato esterno, il ricorso deve essere autosufficiente e riportare il contenuto del giudicato rilevante; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Le sanzioni doganali fondate sull'origine della merce presuppongono che non possa più essere rimesso in discussione l'accertamento definitivo su tale origine, mentre eventuali profili soggettivi del responsabile restano autonomamente valutabili.
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