Cassazione Civile, Ordinanza n. 32674/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità al condominio della responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società appaltatrice in un cantiere situato presso un condominio. A fronte di un credito retributivo rimasto insoluto nei confronti della datrice di lavoro, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, ritenuto responsabile in solido quale committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il condominio proponeva opposizione sostenendo l'inapplicabilità della disciplina della responsabilità solidale ai condomìni, in quanto enti di gestione privi di personalità giuridica e non esercenti attività imprenditoriale o professionale. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. La corte d'appello confermava il rigetto della domanda monitoria. In cassazione il lavoratore deduceva, con tre motivi, violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e delle norme sulle preleggi, sostenendo che il comma 3-ter si riferisce alle sole persone fisiche e non al condominio; che la riforma del condominio del 2012 avrebbe introdotto una soggettività più marcata, assimilabile a quella degli enti collettivi; e che l'esclusione del condominio dalla solidarietà avrebbe violato l'art. 3 Cost., imponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma. In memoria chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, richiamando disposizioni del TFUE e la direttiva 2000/78/CE. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la responsabilità solidale ex art. 29 richiede che il committente svolga attività d'impresa o, quale datore di lavoro, realizzi l'oggetto della propria attività istituzionale partecipando al processo di decentramento produttivo; il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, non rientra in tale perimetro. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 3 Cost. e ha negato la rilevanza delle norme europee invocate, perché estranee al tema della solidarietà nei rapporti di appalto. È stata comunque richiamata la possibilità per i lavoratori dell'appaltatore di agire direttamente contro il condominio ex art. 1676 c.c.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente per i crediti dei dipendenti dell'appaltatore presuppone che il committente sia imprenditore oppure, pur non essendolo, svolga una propria attività istituzionale/professionale nella quale l'appalto si inserisca come esternalizzazione produttiva; il condominio, quale ente di gestione non imprenditoriale, resta fuori dal campo applicativo della norma.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale della norma, ma la Corte non ha accolto la censura.
art. 3 Cost.
La diversità di disciplina tra appalto affidato da un imprenditore e appalto affidato da un condominio è ritenuta giustificata dalle diverse caratteristiche soggettive e funzionali del condominio; non sussiste questione di legittimità costituzionale.
La mancata applicazione dell'art. 29 non priva i lavoratori dell'appaltatore della possibilità di agire direttamente verso il committente nei limiti previsti dalla norma.
È il parametro formale invocato per i motivi di violazione di legge.
artt. 18, 19, 40, par. 2, e 157, par. 1, TFUE
Ritenuti non pertinenti rispetto alla questione della responsabilità solidale del condominio nei rapporti di appalto.
direttiva 2000/78/CE
Esclude la rilevanza del rinvio pregiudiziale, poiché disciplina solo discriminazioni fondate su specifici motivi, estranei alla controversia.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 non opera in modo generalizzato per qualunque soggetto che affidi un appalto: occorre che il committente sia inserito in un contesto imprenditoriale o, in alternativa, che svolga un'attività istituzionale/professionale nella cui realizzazione si inserisce l'appalto.
- Il condominio va considerato, ai fini lavoristici e dell'applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come ente di gestione dei beni comuni privo di autonoma rilevanza imprenditoriale; perciò non è equiparabile al committente imprenditore né al datore di lavoro che esternalizza una fase del proprio processo produttivo.
- La differente disciplina tra appalto commissionato da un imprenditore e appalto commissionato da un condominio non viola di per sé l'art. 3 Cost., poiché poggia su una diversa situazione soggettiva e funzionale del committente e su una diversa ratio dell'obbligo di solidarietà.
- L'estraneità di una disciplina unionale al tema concreto esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando le norme UE invocate non costituiscano fonti regolatrici della controversia.
- L'esclusione della solidarietà ex art. 29 non elimina, ove ne ricorrano i presupposti, la tutela diretta del lavoratore dell'appaltatore nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1676 c.c.
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