Cassazione Civile, Ordinanza n. 16464/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto contenente clausola compromissoria che devolveva tutte le controversie ad arbitri. Il collegio arbitrale, con lodo del 13 febbraio 2020, ha condannato la società cooperativa a corrispondere all'appaltatrice somme rilevanti e interessi moratori, rigettando le altre domande. La soccombente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo: la nullità per violazione delle norme sul deposito e sulla comunicazione del lodo, perché agli avvocati sarebbe stata inviata via PEC una bozza non sottoscritta e non la copia firmata; la violazione del principio del contraddittorio; l'erronea qualificazione dell'arbitrato come rituale anziché irrituale. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 829 n. 7 c.p.c. per la comunicazione del lodo; violazione dell'art. 829 n. 9 c.p.c. per lesione del contraddittorio; violazione dell'art. 829 c.p.c. per avere ritenuto irrilevante l'errore sulla natura dell'arbitrato; nullità della sentenza per aver affermato la ritualità dell'arbitrato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che la modalità di comunicazione del lodo integra al più una irregolarità, non essendo prevista una sanzione di nullità; che non risulta leso il contraddittorio, poiché ciò che conta è l'uniformità del dies a quo per l'impugnazione e non il momento materiale di ritiro del lodo; che la questione sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato era tardiva, non essendo stata tempestivamente sollevata nel corso del procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 817 c.p.c.; e che comunque la Corte d'appello aveva esaminato la clausola compromissoria in modo puntuale, ritenendo rituale l'arbitrato.
Norme richiamate
La violazione delle modalità di comunicazione del lodo non determina nullità quando la previsione violata abbia natura meramente attuativa della clausola arbitrale e non sia assistita da espressa sanzione di nullità.
La dedotta violazione del contraddittorio non è ravvisabile nella sola diversa modalità di comunicazione o ritiro del lodo, se non è allegata una concreta lesione del diritto di difesa.
L'erronea qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale non è di per sé motivo autonomo di nullità del lodo se la questione non è stata tempestivamente sollevata nella fase arbitrale.
Le eccezioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato devono essere proposte tempestivamente nel corso del procedimento arbitrale, altrimenti sono tardive e non deducibili per la prima volta in sede di impugnazione.
La ricorrente ha denunciato violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte ha escluso i vizi dedotti perché le censure erano infondate o tardive.
art. 20 del regolamento arbitrale
Gli arbitri devono dar comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione
La previsione regolamentare disciplina la comunicazione del lodo, ma la sua violazione, in difetto di sanzione espressa, produce al più irregolarità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione delle modalità di comunicazione del lodo arbitrale non comporta nullità se non è prevista espressamente una sanzione e se la difformità incide solo sul profilo organizzativo della comunicazione, non sul contenuto decisorio o sul diritto di difesa.
- Ai fini del contraddittorio nel procedimento arbitrale rileva che le parti siano poste in condizione equivalente di impugnare il lodo, non il diverso momento materiale di ricezione o ritiro della copia del lodo.
- Le questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato devono essere eccepite tempestivamente nel corso del procedimento arbitrale; se sollevate solo in sede di impugnazione del lodo sono tardive e non possono fondare la nullità.
- L'interpretazione della clausola compromissoria da parte del giudice di merito, quando sia sorretta da motivazione puntuale e coerente, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi specificamente dedotti e ammissibili.
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