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Sentenza

Sentenza n. 1447/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di 250 euro per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario, notificata all’Amministrazione e successivamente passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 250 euro in favore della parte ricorrente per spese di lite. Ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi aventi ad oggetto obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accolto la domanda perché il Ministero non ha provato l’adempimento del giudicato. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per effettuare tutte le operazioni necessarie al pagamento, comprese l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 250 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 45, comma 1, c.p.a., ai fini della verifica della ricevibilità del ricorso depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è rimessa a una valutazione discrezionale che deve considerare, oltre alla manifesta iniquità, anche altre ragioni ostative collegate alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice di imporre l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere e nominare un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro, l’Amministrazione debitrice deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può proporre l’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.
  • Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al titolo e può assegnare un termine per adempiere, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie al pagamento, inclusi lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: il giudice deve valutare discrezionalmente l’esistenza di ragioni ostative, tra cui le difficoltà derivanti da vincoli normativi e finanziari e dalla situazione della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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