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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41859/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme costituenti profitto di reati fiscali (d.lgs. 74/2000, artt. 2, 5 e 8). Il motivo principale è la carenza motivazionale: il Tribunale non ha esposto le ragioni del "periculum in mora", come richiesto dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione e dalle Sezioni Unite, limitandosi ad argomentare su profili non oggetto di censura (incapienza patrimoniale e difficoltà di esecuzione, anziché rischio concreto di dispersione, alienazione, deterioramento o utilizzo dei beni nelle more del giudizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha assolto l'onere motivazionale relativo al "periculum in mora" e che il richiamo all'incapienza patrimoniale o alle difficoltà esecutive non sostituisce la dettagliata valutazione del rischio di dispersione/alienazione/deterioramento/uso dei beni sequestrati nelle more del processo. Si dispone pertanto il nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000

    Le disposizioni richiamate individuano i reati fiscali i cui profitti sono soggetti a confisca; il sequestro preventivo è stato disposto in relazione alla presunta disponibilità di somme costituenti profitto di tali reati.

  • codice di procedura penale

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede che il provvedimento contenga la motivazione anche sul "periculum in mora" che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

  • codice penale

    Riguarda la confisca; il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca prevista da questa norma quando sussistono i presupposti.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione

    sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il "periculum in mora", ossia perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; l'onere può essere limitato nei casi di beni confiscabili "ex lege".

  • codice di procedura penale

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che sussista violazione delle norme processuali che impongono adeguata motivazione del provvedimento impugnato.

  • codice di procedura penale

    Riferito dalla memoria dei ricorrenti come parametro della carenza assoluta di motivazione; la Corte valuta la congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato.

  • codice di procedura penale

    Indica la competenza del Tribunale alla quale la decisione viene rinviata per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Quando viene disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento deve esplicitare le ragioni del "periculum in mora": perché, nelle more del giudizio, il bene corre il rischio concreto di essere disperso, alienato, deteriorato o utilizzato.
  • La mera valutazione dell'incapienza patrimoniale o delle difficoltà esecutive non sostituisce la motivazione sul rischio di dispersione/alienazione dei beni; tali argomentazioni riguardano la fase esecutiva ma non l'urgenza dell'anticipazione dell'ablazione.
  • Se il bene è tra quelli confiscabili "ex lege" (es. strumenti del reato), la motivazione può essere più sintetica, ma per i sequestri finalizzati alla confisca di profitto è comunque necessario il riferimento al "periculum in mora" salvo casi tipizzati.
  • La violazione dell'onere motivazionale può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio; pertanto, chi propone o valuta misure cautelari deve fornire o richiedere puntuali elementi sul rischio di dispersione dei beni.
  • In sede di riesame o riesame in Cassazione, i ricorrenti possono contestare specificamente la mancanza di valutazione del "periculum in mora" e ottenere l'annullamento se il giudice non si è conformato ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
  • Per difendersi efficacemente, il difensore può documentare l'assenza di comportamenti o fatti concreti idonei a dimostrare il rischio di dispersione (es. assenza di iniziative di alienazione, garanzie patrimoniali esibite) o chiedere misure meno afflittive.

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