Cassazione Penale, Sentenza n. 18036/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la confisca del carroattrezzi IVECO (targa EB023TS) sostenendo che non sussistono elementi certi di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Hanno prodotto che l'autocarro era stato acquistato da un rivenditore tedesco con regolare contratto e che le presunte anomalie (disallineamento dei caratteri del numero di telaio e abbinamento dell'assale posteriore) non dimostrano la contraffazione né la responsabilità loro ascrivibile. Denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, evidenziando che l'accertamento tecnico fatto dagli operanti è stato condotto con metodiche rudimentali (righello, lente) e che la consulenza tecnica di parte non è stata valutata adeguatamente dai giudici del merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca del veicolo IVECO targato EB023TS, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca come corpo del reato, non risultasse accertato oltre ogni ragionevole dubbio il delitto presupposto (riciclaggio) sulla base degli elementi tecnici prodotti: l'esame con righello e lente, pur riconosciuto formalmente, non fornisce prova scientificamente adeguata della contraffazione del numero di telaio e non è stato fornito un riscontro idoneo a superare la plausibilità della versione difensiva. Per tali ragioni la confisca è stata revocata; la Corte ha ritenuto inutile un ulteriore rinvio ai giudici di merito.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dai ricorrenti nel criticare la motivazione della confisca; la Corte richiede che l'applicazione concernente misure patrimoniali sia sorretta da accertamenti che dimostrino con certezza il reato presupposto.
Riferimento al delitto di riciclaggio: la Corte sottolinea che l'abbinamento ponte-telaio o il disallineamento di caratteri non sono di per sé prova certa di riciclaggio e che la responsabilità deve essere attribuibile ai convenuti.
Richiama lo standard probatorio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' che deve guidare la valutazione degli indizi; perdisporre la confisca come corpo del reato è necessario che il reato presupposto sia accertato con tale grado di certezza, soprattutto quando esistono ricostruzioni alternative.
Richiamata dalla Corte di merito e dai ricorrenti in relazione alla doglianza sulla natura ripetibile dell'accertamento degli operanti; la Cassazione ha ritenuto risolto l'aspetto procedurale relativo alla ripetibilità ma non ha ritenuto comunque sufficiente la prova tecnica prodotta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalla disciplina.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il potere di annullare senza rinvio quando ritiene inutile un nuovo esame da parte del merito, perché la questione è stata già esaurientemente valutata e non emergono ulteriori elementi utili.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. con l. 176/2020) e successive proroghe
Richiamata come riferimento procedurale per il trattamento del ricorso con procedura scritta; riguarda modalità istruttorie e procedurali adottate durante la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La confisca di cose costituenti corpo del reato richiede l'accertamento del reato presupposto oltre ogni ragionevole dubbio; indizi tecnici di natura non scientifica possono non essere sufficienti.
- Accertamenti tecnici svolti con metodiche rudimentali (righello, lente, misurazioni approssimative) hanno valore limitato: per fondare una confisca è preferibile un esame tecnico-scientifico adeguato o riscontri che ne confermino l'attendibilità.
- L'acquisto documentato da un venditore terzo con regolare contratto è elemento probatorio che può sostenere la tesi difensiva sulla mancata conoscenza dell'illiceità e riduce la possibilità di ritenere colpevoli per riciclaggio.
- Se è prodotta una consulenza tecnica di parte che contrasta l'accertamento degli operanti, i giudici del merito devono confrontare e motivare il superamento di tale consulenza; la mancata valutazione può rendere incerta la prova.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'ulteriore approfondimento da parte del merito sarebbe inutile e la questione può essere risolta direttamente in sede di legittimità.
- Differenziare tra elementi strutturali (es. telaio) e componentistica (es. assale): la mera presenza di componenti abbinati in origine ad altri veicoli non prova automaticamente una contraffazione del telaio né il reato di riciclaggio.
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