Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge (art. 603 c.p.p. e art. 606 lett. b) c.p.p.) per omissione di valutazione di una memoria difensiva contenente messaggi WhatsApp tra il ricorrente e il commercialista Spalluto, che - secondo la difesa - proverebbero l'esistenza della documentazione contabile e avrebbero reso necessaria l'assunzione di prove testimoniali decisive; 2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla qualificazione della vettura oggetto di distrazione: la difesa sostiene che si trattasse di noleggio a lungo termine e non di leasing, e quindi la fattispecie di bancarotta distrattiva sarebbe stata erroneamente applicata; 3) vizio di motivazione per insufficiente e lacunosa esposizione dei criteri di valutazione delle prove e della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto generiche e non autosufficienti le allegazioni sulla presunta rilevanza dei messaggi WhatsApp, non provata nella decisività ai fini del giudizio e incontestata nella documentazione; ha richiamato l'obbligo dell'imprenditore alla tenuta e vigilanza delle scritture contabili (artt. 2214 e 2241 c.c.) e la giurisprudenza che considera rilevante, ai fini della bancarotta distrattiva, la effettiva disponibilità e l'appropriazione del bene indipendentemente dalla tipologia contrattuale (leasing o noleggio). Ha quindi rigettato i motivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Rinvio alle regole sulla proposizione di nuovi mezzi di prova in Cassazione; qui la Corte ha ritenuto che la memoria contenente i messaggi non fosse autosufficiente né dimostrativa della decisività dell'elemento probatorio per rinnovare l'istruttoria.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b)
Controllo di legittimità relativo alla violazione di norme processuali; applicato per valutare la doglianza sull'omessa valutazione di atti e memorie.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Controllo sulla motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure per vizio di motivazione, perché le deduzioni erano generiche e non confutavano la ricostruzione dei fatti.
Principio secondo cui l'imprenditore-commerciale è obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e non è esonerato da responsabilità per bancarotta per il solo fatto di aver affidato la contabilità a terzi; sussiste una presunzione semplice sulla correttezza della tenuta dei dati a meno di prova rigorosa contraria.
Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020; Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015)
Richiamati precedenti che confermano: a) la responsabilità del titolare di impresa nella tenuta e vigilanza della contabilità; b) che, ai fini della bancarotta distrattiva, rileva l'effettiva disponibilità e l'appropriazione del bene consegnato all'imprenditore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (leasing vs noleggio).
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione in Cassazione di nuovi elementi probatori occorre dimostrare la loro decisività e autosufficienza: allegazioni generiche e prive di documentazione non sono sufficienti.
- L'imprenditore è obbligato alla regolare tenuta e vigilanza delle scritture contabili; l'affidamento a un professionista non esonera da responsabilità penale salvo prova rigorosa contraria.
- Nelle fattispecie di bancarotta distrattiva ciò che conta è l'effettiva disponibilità e l'appropriazione del bene da parte dell'imprenditore fallito; la qualificazione contrattuale (leasing vs noleggio) può essere secondaria rispetto alla concreta disposizione del bene.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza devono essere specifiche e puntuali: contestazioni generiche sui criteri valutativi delle prove difficilmente superano il controllo di legittimità.
- Per chiedere il riesame o l'assunzione di prova testimoniale in sede superiore è necessario indicare chiaramente il contenuto e la rilevanza probatoria dell'elemento nuovo, non limitandosi ad affermazioni sommariamente assertive.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni alla Cassa delle Ammende; valutare con attenzione la fondatezza e la documentazione del ricorso prima di proporlo.
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