Cassazione Penale, Ordinanza n. 32038/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e privo di una specifica censura alla motivazione della sentenza d'appello. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per il delitto aggravato di furto. L'unico motivo denunciava violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e logico il diniego, richiamando le specifiche modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'assenza di una condotta successiva al fatto suscettibile di favorevole apprezzamento. Il ricorso non formulava una critica effettiva a tali argomenti, ma si limitava a enunciati generici e non adeguatamente riferiti al caso concreto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di una motivazione congrua e logica riferita, tra l'altro, alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e alla condotta successiva al fatto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice considera in modo congruo e logico le specifiche modalità della condotta, l'intensità del dolo e la condotta successiva al fatto rilevante ai fini della valutazione complessiva dell'offesa.
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non si confronta effettivamente con gli argomenti specifici posti dal giudice d'appello a fondamento del diniego e si limita a enunciati astratti non riferiti al caso concreto.
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