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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29044/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di Appello contestando l'applicazione dell'art. 628 comma 2 cod. pen. e sostenendo che la rapina propria e la rapina impropria sono incompatibili: in particolare ha dedotto che, essendo intervenuto dopo la sottrazione e non avendo partecipato all'originaria presa, non poteva essere ritenuto responsabile di rapina impropria in presenza della cosiddetta quasi flagranza e che la sua condotta dovrebbe essere qualificata solo come lesioni.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, alla luce dei fatti accertati (consegna immediata di 50 euro da parte del Bulla al Mone, immediato inseguimento e reazione violenta del Mone e degli altri), la condotta rientra nella fattispecie della rapina impropria ai sensi dell'art. 628 comma 2 cod. pen. La Corte ha precisato che la norma contempla tre ipotesi: il ladro che usa violenza dopo la sottrazione, il terzo che soccorre l'autore della sottrazione immediatamente dopo con violenza o minacce e il terzo che, avendo ricevuto subito il provento, usa violenza o minacce per mantenere il possesso o assicurare l'impunità. Per la configurabilità della rapina impropria è richiesta l'immediatezza e il dolo (anche specifico, ossia la finalizzazione della violenza al definitivo impossessamento o all'impunità). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto provato il dolo del ricorrente principalmente sulle dichiarazioni della vittima e sulla stretta successione temporale degli eventi; pertanto la condanna di merito è stata confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 628 comma 2 e 3 cod. pen.

    La norma sanziona tre ipotesi: 1) l'autore della sottrazione che immediatamente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l'impunità; 2) il terzo che, pur non avendo partecipato alla sottrazione, interviene immediatamente con violenza o minacce per assicurare ad altri il possesso o l'impunità; 3) il terzo che, dopo aver ricevuto immediatamente il provento dalla sottrazione, usa violenza o minacce per mantenere il possesso o assicurare l'impunità. Condizioni essenziali: immediatezza e dolo, comprensivo del dolo specifico volto al definitivo impossessamento o all'impunità.

  • Sez. 2, n. 13111 del 2023 (giurisprudenza)

    Principio che, di regola, rapina propria e rapina impropria non concorrono quando la condotta violenta costituisce semplice prosecuzione della rapina propria; tuttavia la Corte di legittimità precisa i limiti di applicazione di tale principio e che esso non opera quando il terzo interviene immediatamente con condotte finalizzate al possesso o all'impunità.

  • Sez. 2, n. 16797 del 2020 (giurisprudenza)

    Simile principio richiamato circa l'inammissibilità del concorso delle due ipotesi quando le condotte costituiscono un unico disegno criminoso, ma con puntualizzazioni sui casi di intervento immediato di terzi.

  • Cass. n. 46412/2014 Rv 261021

    Chiarimento sull'elemento soggettivo della rapina impropria: oltre al dolo generico di usare violenza o minaccia, è richiesto il dolo specifico consistente nella finalizzazione della condotta al definitivo impossessamento della cosa o al conseguimento dell'impunità.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione per affermare che la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale basata su dichiarazioni della vittima non è censurabile con il vizio dedotto, in quanto conforme ai limiti di sindacato della Cassazione sulla motivazione di fatto.

Massime di principio

  • Se un soggetto terzo riceve immediatamente dopo la sottrazione una parte o tutto il provento e usa violenza o minacce per assicurarsi il possesso o l'impunità, può rispondere di rapina impropria purché sia dimostrata l'immediatezza e la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene.
  • La distinzione tra rapina propria e rapina impropria dipende dalla cronologia e dalla finalità delle condotte: se la violenza è parte integrante di un unico comportamento volto alla sottrazione definitiva, si può parlare di rapina unica; se invece un terzo interviene immediatamente con finalità di mantenere il possesso o assicurare l'impunità, si configura la rapina impropria a suo carico.
  • L'elemento soggettivo è cruciale: oltre alla volontà di usare violenza o minaccia, occorre la finalizzazione al definitivo impossessamento o all'impunità (dolo specifico); la prova può ricavarsi dalla condotta, dalla successione temporale degli eventi e dalle circostanze (consegna immediata del denaro, ruolo attivo nell'aggressione, atteggiamenti minacciosi).
  • Le contestazioni sulle valutazioni di fatto della Corte territoriale sono difficilmente riformabili in Cassazione se la motivazione è coerente e basata su elementi probatori specifici; il difensore dovrebbe proporre in istruttoria o in primo grado versioni alternative concrete e coerenti.
  • In situazioni con contestuali reati di lesioni e rapina impropria, è necessario analizzare se la violenza ha avuto autonoma rilevanza rispetto alla sottrazione o è mera prosecuzione della stessa per individuare la corretta qualificazione giuridica.

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