Cassazione Penale, Ordinanza n. 09137/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a quattro anni di reclusione per detenzione di cocaina a fini di spaccio, nell'ambito di un unico disegno criminoso. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato, invocando gli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, nonostante la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, che ha eliminato la possibilità del ricorso personale dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo della continuazione tra i fatti contestati.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio contestato all'imputato.
Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta prescrizione del reato.
Invocato dal ricorrente per chiedere la declaratoria immediata di una causa di proscioglimento, in particolare la prescrizione.
La Corte richiama la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017 che ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
Disposizione che ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando il ricorso personale dell'imputato.
Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore speciale determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare nel merito i motivi dedotti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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