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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla responsabilità per evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 29/11/2024, che aveva confermato la decisione di merito in relazione al reato di evasione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: il primo motivo riproponeva un'eccezione di nullità già puntualmente disattesa dalla Corte territoriale, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato nell'ordinanza; il secondo motivo introduceva questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità, deducendo una presunta condizione di salute del ricorrente tale da renderlo spesso incosciente e incapace di percepire stimoli esterni, l'uso di un macchinario che gli avrebbe impedito di muoversi e la sordità della madre convivente. Tali allegazioni, per la Corte, erano meramente eventuali e prive di riscontri specifici, e non scalfivano il dato fattuale già acquisito dai giudici di merito circa i controlli che attestavano l'assenza del D'Argenio dal luogo di restrizione domiciliare, sufficiente a integrare anche il profilo soggettivo del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata indirettamente dalla motivazione che fa riferimento ai profili costitutivi dell'evasione contestata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre eccezioni di nullità già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la decisione impugnata sia coerente con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato.
  • In sede di legittimità non è possibile sollecitare una nuova valutazione del fatto attraverso allegazioni meramente ipotetiche o non riscontrate, specie se dirette a contestare accertamenti di merito già sorretti da elementi oggettivi.
  • Nel reato di evasione, la prova dell'assenza del soggetto dal luogo della restrizione domiciliare, se desunta da controlli attendibili e non specificamente smentita, è idonea a fondare la sussistenza del fatto e anche il relativo profilo soggettivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi di esclusione non emergenti nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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