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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata valutazione di merito sulla responsabilità o sulla pena, ma solo una pronuncia processuale di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, limitando le doglianze alla pena irrogata. La Corte rileva però che il ricorso è inammissibile per più ragioni concorrenti: è stato presentato dall'imputato senza il patrocinio di un difensore abilitato, in violazione dell'art. 613 c.p.p.; inoltre la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e i motivi riguardavano la sola pena, senza che la stessa potesse qualificarsi come illegale. La questione, dunque, non investiva un vizio deducibile in cassazione in forma personale.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere proposto con il ministero di un difensore abilitato; la proposizione personale determina inammissibilità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata resa in un contesto di definizione del giudizio che non consente, nel caso concreto, di dedurre motivi sulla sola pena se questa non è illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso dell'imputato, quando la legge richiede il patrocinio tecnico, è inammissibile se proposto personalmente senza difensore abilitato.
  • Non è ammissibile in cassazione censurare la sola pena quando non si deduca una sua illegalità in senso tecnico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi di esonero previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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