Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che esso fosse proposto contro una sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nel contesto del concordato in appello. Dal testo risulta che il motivo dedotto riguardava l'asserita assenza di motivazione, con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o all'eventuale applicazione di una pena illegale; il vizio lamentato non rientrava in tali casi.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo o alla pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi specifici e limitati: formazione della volontà della parte, consenso del pubblico ministero, difformità della decisione rispetto all'accordo o applicazione di pena illegale.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., un vizio di motivazione relativo a profili coperti dall'accordo tra le parti, come la mancata concessione delle attenuanti generiche, salvo che si traduca in una pena illegale o in una difformità rispetto al concordato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08865/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →