Cassazione Penale, Sentenza n. 10131/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice del merito ha motivato correttamente la valutazione della sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 10/01/2013 - 17/07/2014; il NIRTA era stato assolto dal Tribunale di Reggio Calabria e la sentenza di proscioglimento era stata confermata in appello rispetto alle imputazioni connesse all'art.416-bis c.p. e art.4 L.146/2006. La Corte d'Appello, chiamata a decidere sulla riparazione, ha ritenuto sussistente una causa ostativa per colpa grave: il ricorrente avrebbe svolto attività di intermediazione, segnalando all'aggiudicatario un soggetto vicino al clan MAMMOLITI (l'arch. IOFRIDA) e favorendo di fatto l'affidamento occulto dei lavori ad una ditta riconducibile a Stefano Mammoliti, eludendo il divieto di subappalto e creando un'apparenza di contiguità con il gruppo criminoso, idonea a sviare gli inquirenti e a concorrere alla adozione e al mantenimento della misura cautelare.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo che l'interessato abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la valutazione della 'colpa grave' è centrale nel giudizio di riparazione.
Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); applicata per definire quando un comportamento, pur non volontario, sia così gravemente negligente da escludere la riparazione.
art.416-bis cod. pen. e art.4 L.146/2006
Norme relative alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso e alla disciplina delle aggravanti; nel procedimento in esame costituivano le imputazioni originarie che portarono alla custodia cautelare, nonostante poi la pronuncia di assoluzione.
Cass. Sez. Un., 28/11/2013, n.51779 (Nicosia) e giurisprudenza di riferimento
Principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla decisione di riparazione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico del giudice di merito; la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa resta in primo luogo compito del giudice di merito.
Giurisprudenza di merito citata (es. sez.4 n.43302/2008 Malsano; sez.4 23/04/2015 n.33830; sez.4 13/11/2013 Maltese)
Costante orientamento secondo cui frequentazioni o rapporti con soggetti malavitosi e comportamenti che favoriscono economicamente gruppi criminali, se caratterizzati da grave leggerezza o imprudenza, possono integrare colpa grave e precludere la riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione l'accertamento della colpa grave è autonomo rispetto all'esito del processo penale: un comportamento ritenuto penalmente irrilevante nell'assoluzione può comunque integrare colpa grave se, ex ante, risultava idoneo a ingannare l'autorità investigativa.
- Costituiscono indizi di colpa grave le condotte che, per macroscopica negligenza o imprudenza, creano un'apparenza di contiguità con organizzazioni criminali (es. intermediazioni che favoriscono imprese riconducibili a clan, elusione del divieto di subappalto).
- Il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito sulla colpa: se la motivazione è coerente e conforme alla giurisprudenza, il rigetto della riparazione è legittimo.
- In situazioni simili la strategia difensiva utile è dimostrare l'assenza di consapevolezza o di previsione del rischio di favorire soggetti criminali, la tempestività dei chiarimenti discolpanti e l'inesistenza di atti concreti di intermediazione idonei a influenzare le decisioni delle autorità.
- La presenza di relazioni professionali o contatti con persone indiziate non è automaticamente determinante: rileva la natura, la consistenza e la prevedibilità del comportamento rispetto al risultato cautelare, valutata sul materiale investigativo disponibile al momento della misura.
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