Cassazione Civile, Ordinanza n. 36225/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" e delle conseguenti provvidenze economiche previste dalla legge per un dipendente pubblico. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che aveva ammesso la domanda del dipendente, sostenendo: (1) che lo status di vittima del dovere non sarebbe imprescrittibile, invocando gli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; (2) che anche gli assegni vitalizi mensile e speciale dovrebbero considerarsi estinti per prescrizione decennale come diritto unitario, e non solo nei singoli ratei; (3) che la speciale elargizione una tantum sarebbe integralmente prescritta dopo dieci anni dalla domanda amministrativa; (4) che, comunque, dalle somme riconoscibili andrebbero detratti gli importi già ottenuti a titolo risarcitorio per i medesimi fatti in un precedente giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'azione per l'accertamento dello status è imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione solo i ratei delle prestazioni economiche; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che gli assegni in questione hanno natura di prestazioni periodiche e quindi i singoli ratei si prescrivono in dieci anni; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché l'amministrazione non ha indicato il dies a quo della prescrizione della speciale elargizione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione del pregresso risarcimento, senza indicare di averla dedotta nei gradi di merito.
La decisione
Il ricorso dell'amministrazione è stato integralmente rigettato: due motivi sono stati respinti nel merito e due dichiarati inammissibili. La Corte ha confermato che lo status di vittima del dovere può essere accertato senza limiti temporali, ma che i benefici economici correlati restano soggetti alla prescrizione decennale dei singoli ratei; ha inoltre escluso sia la proponibilità in cassazione di questioni nuove sia la genericità delle censure prive dell'indicazione del dies a quo o della previa deduzione in appello. È stata disposta la condanna alle spese, con esclusione dell'obbligo per l'amministrazione statale del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione estintiva opera sui diritti di credito e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; essa non colpisce, però, l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, mentre riguarda i singoli ratei delle prestazioni economiche correlate.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di detrarre dai benefici economici le somme già riconosciute a titolo risarcitorio per i medesimi fatti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno e di possibile compensazione/detrazione di quanto già percepito per il medesimo pregiudizio.
art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005
La Corte richiama la propria giurisprudenza per affermare che la condizione di vittima del dovere ha natura di status, imprescrittibile quanto al suo accertamento.
Non espressamente citato nel ragionamento decisorio, ma la Corte evidenzia la mancata allegazione del dies a quo e della previa deduzione della questione, in termini di carenza di specificità del motivo.
Massime di principio
- Lo status previsto dalla legge in favore delle vittime del dovere è accertabile senza limiti di tempo, poiché l'azione volta al suo riconoscimento ha natura imprescrittibile.
- La prescrizione non colpisce lo status, ma solo i benefici economici che su di esso si fondano; per tali prestazioni restano prescrivibili i singoli ratei maturati oltre il termine decennale.
- Quando una prestazione ha natura periodica, la prescrizione va riferita alle singole scadenze e non all'intero diritto, salvo che la legge configuri un credito unitario e non frazionabile.
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta fatti o questioni non dedotti nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e deve consentire di individuare con precisione il presupposto giuridico contestato, incluso il dies a quo della prescrizione quando esso sia decisivo.
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