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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41118/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione di un'area di 1.000 mq sita in contrada Crivella, Comune di Pollutri. La ricorrente contestava che il sequestro fosse fondato sul fumus del reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 (illecito smaltimento/rifiuti), sostenendo che il materiale sequestrato era inerte e costituiva materia prima secondaria destinata alla cessione e al riutilizzo per sottofondi stradali; deduceva violazione di norme processuali per essere stata chiamata a provare l'inesistenza del fumus e censurava la motivazione del tribunale in relazione all'apprezzamento della consulenza di parte e alla rilevanza ambientale delle residue minime quantità di miscele bituminose, plastica e legno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di legittimità sia limitato a censurare le misure cautelari reali solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non possa sostituirsi al giudice di merito su questioni istruttorie. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente considerato la consulenza difensiva e respinto la tesi della natura non rifiuto del materiale osservando, fra l'altro, che l'acquirente non aveva mai ritirato il materiale lasciandolo in giacenza, elemento che rende credibile la qualificazione come rifiuto. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede la dimostrazione del fumus commissi delicti, mentre l'esclusione del fumus in fase cautelare richiede la piena evidenza dell'impossibilità di qualificare il fatto come reato. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa ai sensi della giurisprudenza e della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000), oltre all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 256

    comma 1, lett. a) e comma 5

    La norma incrimina lo smaltimento illecito di rifiuti. La Corte ha ritenuto che gli elementi emersi (eterogeneità degli inerti e giacenza del materiale) fossero compatibili con il fumus della fattispecie di reato prevista dall'art. 256.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Limiti cognitivi del giudice di legittimità: la Corte può censurare le misure cautelari reali solo per violazione di legge, non riesaminare integralmente la motivazione di fatto del giudice del merito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere per la parte soccombente sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto di porre a carico della ricorrente le spese e l'obbligo di versare l'importo stabilito alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La misura cautelare reale (sequestro preventivo) richiede la presenza del fumus commissi delicti: è sufficiente una probabilità razionale che il fatto rientri nella fattispecie criminosa, non la prova piena.
  • Per ottenere il dissequestro il soggetto indagato deve fornire elementi che dimostrino con piena evidenza l'impossibilità di qualificare il fatto come reato; mere contestazioni o consulenze di parte non sono sempre sufficienti.
  • In sede di legittimità (Cassazione) il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulle prove è molto limitato: si può impugnare la misura cautelare reale soprattutto per vizi di diritto o erronea applicazione delle norme, non per valutazioni ermeneutiche o probatorie svolte correttamente dal giudice del merito.
  • La qualificazione di materiali come 'materia prima secondaria' richiede elementi concreti (contratti di cessione, ritiro effettivo da parte dell'acquirente, documentazione di avvio al recupero) che dimostrino l'effettivo regime di riutilizzo; la persistenza in giacenza e l'eterogeneità con componenti bituminose/plastiche/legno possono essere indizi contrari.
  • In procedimenti ambientali è importante documentare catena di custodia, destinazione effettiva del materiale e conformità alle autorizzazioni per prevenire o contrastare il fumus; in assenza di tale documentazione, il rischio di mantenimento del sequestro è elevato.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni patrimoniali (es. versamento alla Cassa delle Ammende).

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