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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22150/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Due persone avevano impugnato davanti alla Corte di cassazione un’ordinanza del Tribunale che li aveva condannati a pagare, in favore del loro difensore, Euro 47.879,13 oltre interessi a titolo di compenso per l’attività professionale prestata. Nel corso del giudizio di legittimità, uno dei ricorrenti è deceduto e l’altro ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che era intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale. Il resistente ha aderito alla rinuncia. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi la ritualità della rinuncia accettata e le conseguenze processuali, inclusa l’assenza di pronuncia sulle spese e l’esclusione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso, essendo stata formulata in un atto univoco, sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei necessari poteri, con adesione del controricorrente. Ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se contenuta in atto univoco e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di potere, produce l’estinzione del giudizio quando vi sia adesione della controparte.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia rituale, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se le parti ne abbiano regolato diversamente o se la Corte non debba adottare statuizioni accessorie.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato è di stretta interpretazione e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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