Sentenza n. 3328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento prefettizio di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza italiana per naturalizzazione e imposto il riesame della domanda
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento del Prefetto di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ritenendo non integrato il requisito della residenza legale continuativa decennale. L’Amministrazione aveva escluso dal computo il periodo durante il quale l’interessato era stato iscritto anagraficamente presso un indirizzo virtuale o fittizio, sostenendo che tale iscrizione non dimostrasse l’effettiva permanenza e integrazione socioeconomica nel territorio nazionale. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la residenza legale coincidesse con la residenza anagrafica e che l’iscrizione delle persone senza fissa dimora presso un indirizzo convenzionale, se effettuata secondo la disciplina anagrafica, fosse idonea a integrare il requisito. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, l’inidoneità della residenza fittizia ad attestare la permanenza nel domicilio indicato, nonostante gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa anagrafica e le modalità dei controlli stabilite da Roma Capitale. Con il secondo motivo ha invocato l’ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza per naturalizzazione, sostenendo che il periodo di residenza fittizia potesse essere escluso per assicurare che il requisito decennale esprimesse un legame stabile e una piena integrazione socioeconomica nel territorio nazionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 richiede dieci anni di residenza legale, mentre l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572 del 1993 considera legalmente residente chi soggiorna nel territorio dello Stato avendo adempiuto agli obblighi in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. La disciplina anagrafica nazionale impone ai Comuni di registrare anche le persone senza fissa dimora che abbiano stabilito nel Comune il proprio domicilio; l’iscrizione presso un indirizzo convenzionale o fittizio costituisce una modalità di attuazione di tale obbligo, purché legittimamente effettuata. Ne consegue che il periodo di iscrizione anagrafica presso un indirizzo fittizio deve essere computato ai fini del requisito della residenza legale decennale per la cittadinanza. La disciplina nazionale non può essere applicata diversamente dalle singole realtà locali e la deliberazione di Roma Capitale non giustifica una diversa conclusione. L’iscrizione fittizia non è automaticamente ostativa, né può essere esclusa in via generale in ragione della precarietà abitativa, poiché ciò determinerebbe una discriminazione a danno delle persone in condizioni di fragilità che abbiano comunque soggiornato regolarmente e adempiuto agli obblighi previsti. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione competente di valutare, nell’esercizio della discrezionalità propria della concessione della cittadinanza, eventuali elementi concreti di insufficiente integrazione sociale. Tale valutazione di merito spetta però esclusivamente all’Amministrazione centrale; la Prefettura, nella fase preliminare, deve limitarsi a verificare la regolarità e completezza della domanda e non può escludere automaticamente il periodo di residenza fittizia. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’appellato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica
La residenza legale comprende il soggiorno conforme alle norme sull’ingresso e soggiorno degli stranieri e agli adempimenti di iscrizione anagrafica; l’iscrizione anagrafica legittima presso un indirizzo fittizio è idonea a integrare il requisito.
art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954
L’anagrafe deve registrare anche le persone senza fissa dimora che abbiano stabilito nel Comune il proprio domicilio.
Prevede il registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il Ministero dell’Interno.
art. 6, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.
art. 15, comma 1, d.P.R. n. 394/1999
Ribadisce l’equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante ai cittadini italiani quanto agli adempimenti anagrafici.
art. 7, comma 2, d.P.R. n. 223/1989
Impone agli stranieri iscritti in anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 7, comma 3, d.P.R. n. 223/1989
È richiamato dall’appellante con riguardo agli obblighi comunicativi anagrafici, ma non è ritenuto sufficiente a escludere la computabilità della residenza fittizia legittimamente registrata.
artt. 5-bis, 9 e 29 d.lgs. n. 286/1998
Sono richiamati per evidenziare che la regolare permanenza dello straniero generalmente presuppone la disponibilità di un alloggio, senza che ciò renda automaticamente ostativa l’iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati identificativi della parte appellata.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale decennale comprende il periodo di iscrizione anagrafica presso un indirizzo convenzionale o fittizio, quando l’iscrizione della persona senza fissa dimora sia stata legittimamente effettuata secondo la disciplina nazionale sull’anagrafe e il soggetto soggiorni regolarmente in Italia.
- L’iscrizione anagrafica presso un indirizzo fittizio non può essere considerata automaticamente ostativa alla maturazione del requisito della residenza legale decennale, né può essere esclusa in via generale per la sola precarietà abitativa, perché ciò determinerebbe una discriminazione nei confronti delle persone vulnerabili che abbiano adempiuto agli obblighi dell’ordinamento.
- La disciplina nazionale della residenza anagrafica deve essere applicata uniformemente sul territorio nazionale; una prassi o deliberazione locale non può escludere, ai fini della cittadinanza, l’idoneità della residenza fittizia legittimamente registrata secondo la legge.
- La condizione di residenza anagrafica presso un indirizzo fittizio non impedisce all’Amministrazione competente di valutare elementi concreti di insufficiente integrazione sociale nell’ambito della discrezionalità relativa alla concessione della cittadinanza, ma tali elementi devono essere esaminati in concreto e non possono essere desunti automaticamente dall’indirizzo fittizio.
- Nella procedura di concessione della cittadinanza, la Prefettura svolge una verifica preliminare della regolarità e completezza della domanda, mentre la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti per la concessione spetta esclusivamente all’Amministrazione centrale.
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