Cassazione Penale, Sentenza n. 5251/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha rilevato l'assenza di una motivazione chiara, sia nel giudice di primo grado che nella Corte d'appello, sulla sussistenza della recidiva. Inoltre ha constatato che il reato, commesso il 16 gennaio 2015, è ormai estinto per prescrizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e la condanna è stata cancellata per intervenuta prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce che la Corte d'appello ha omesso di dare motivazione specifica circa la sussistenza o l'esclusione della recidiva reiterata contestata. La difesa sostiene che i giudici d'appello si sono limitati a richiamare la pronuncia di primo grado e ad aumentare la pena per continuazione, senza esaminare concretamente se la recidiva sussistesse, violando il principio che la rilevazione o l'esclusione della recidiva deve essere esplicitamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p. e della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 217, comma 1; art. 224; art. 219
Norme che definiscono il reato di bancarotta semplice e i profili di responsabilità dell'amministratore della fallita; contestazione penale riferita a tali disposizioni
Aggravante applicata alla fattispecie di bancarotta semplice (aggravazione prevista dall'art. 99 c.p.)
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la valutazione della recidiva deve basarsi sui criteri concreti dell'art. 133 c.p. e verificare il rapporto tra precedenti e fatto in giudizio
art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla difesa (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto)
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla recidiva)
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
È consolidato il principio che l'accertamento della recidiva non può limitarsi a considerazioni generali sulla gravità dei fatti o sulla temporalità, ma richiede un esame concreto del rapporto tra precedenti e fatto in concreto per accertare un'effettiva perdurante inclinazione al delitto
Principio giurisprudenziale sulla prescrizione
Se durante il procedimento di cassazione è intervenuta la prescrizione, l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa di non punibilità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna
Massime di principio
- La sussistenza o l'esclusione della recidiva deve essere oggetto di motivazione specifica e non può essere desunta implicitamente dal solo riferimento a precedenti sentenze.
- Il giudice deve valutare concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il nesso tra le precedenti condanne e il fatto per cui si procede per accertare se la recidiva attesti una perdurante inclinazione al reato.
- Se la valutazione della recidiva è omessa o insufficiente e nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio per estinzione del reato.
- Per la difesa, è utile censurare in cassazione ogni motivazione carente sulla recidiva quando questa ha inciso sul calcolo della pena; per l'accusa, è necessario documentare e motivare il collegamento tra precedenti e reato sopravvenuto.
- La dichiarazione di non punibilità per prescrizione è un motivo che impone una pronuncia immediata della Corte e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5153/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5158/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5159/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5160/2025 del 10/02/2025
- Sentenza penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5162/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →