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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3500/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato ritenuto non punibile dalla Corte d'appello per il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.11 c.p.) per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Con ricorso per cassazione il difensore contestava, tra l'altro, la nullità della sentenza per mancata motivazione sulla richiesta di proscioglimento per difetto di querela e sosteneva che, a seguito delle modifiche legislative del 2018 (D.Lgs. n.36/2018), l'appropriazione indebita aggravata è procedibile solo a querela di parte, per cui doveva essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'interesse dell'imputato ad impugnare sussiste e che la riforma del 2018 ha reso l'appropriazione indebita aggravata procedibile a querela, salvo casi di aggravanti ad 'effetto speciale'. Applicando il principio della norma più favorevole e la natura mista della procedibilità, la Corte ha rilevato il difetto originario di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato come causa della precedente declaratoria di non punibilità per particolare tenuità; la Corte sottolinea che tale pronuncia non esclude l'interesse dell'imputato a chiedere la declaratoria dell'improcedibilità per difetto di querela

  • art. 646 cod. pen.

    Oggetto di modifica dal D.Lgs. 2018: il terzo comma è stato abrogato con la conseguenza che le deroghe che rendevano taluni casi procedibili d'ufficio sono cadute, rendendo l'appropriazione indebita in molti casi procedibile solo a querela

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    L'aggravante (abuso di autorità/relazioni d'ufficio) non basta più, di per sé, a mantenere la procedibilità d'ufficio dopo la riforma, salvo che non assuma rilievo come aggravante ad 'effetto speciale'

  • D.Lgs. n.36/2018, art. 10

    All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato

    La disposizione ha eliminato il regime eccezionale che rendeva alcuni casi di appropriazione indebita procedibili d'ufficio, estendendo la procedibilità a querela per la maggior parte dei casi

  • D.Lgs. n.36/2018, art. 11

    Introduce ipotesi residue di procedibilità d'ufficio per fatti altrimenti procedibili a querela, ma solo in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la mancanza della condizione di procedibilità (querela) comporta l'improcedibilità del reato

  • art. 2 cod. pen.

    Rilevato nei principi di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo, esteso anche al regime di procedibilità quando la condizione ha natura mista

  • art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Richiamate come norme processuali relative ai motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); il ricorso denunciava violazione per mancata valutazione del difetto di querela

Massime di principio

  • La modificazione normativa che trasforma la procedibilità in querela ha natura mista (sostanziale e processuale): opera la regola della legge penale più favorevole anche sul regime di procedibilità per i fatti anteriori o procedimenti pendenti.
  • Se dopo la riforma un delitto (es. appropriazione indebita aggravata art. 61 n.11) è procedibile solo a querela e sin dall'inizio non è stata presentata querela, il reato è improcedibile e la sentenza va annullata senza rinvio.
  • La remissione della querela intervenuta nel corso del procedimento può determinare l'obbligo di declaratoria di non procedibilità, salvo che ricorrano aggravanti ad 'effetto speciale' che mantengano la procedibilità d'ufficio.
  • L'imputato ha interesse ad impugnare anche le sentenze di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) quando ritenga più favorevole ottenere la declaratoria di estinzione del reato per difetto o remissione di querela.
  • In casi simili la difesa e il giudice devono verificare tempestivamente la sussistenza della querela e l'eventuale presenza di aggravanti ad effetto speciale; in assenza di querela valida deve essere dichiarata l'improcedibilità.

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