Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2026 del 24/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L'imputata era stata condannata dal Tribunale per avere violato il provvedimento del Questore che le imponeva il divieto di rientrare per tre anni in un determinato Comune, condotta qualificata ai sensi degli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d'appello aveva dichiarato de plano inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1-bis, c.p.p. La ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che l'atto di appello contenesse una critica specifica alla sentenza di primo grado. In particolare, la difesa aveva contestato che la mera attività di meretricio svolta sulla pubblica via fosse sufficiente a ricondurre l'imputata alla categoria di pericolosità prevista dall'art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando l'assenza di elementi obiettivi relativi all'adescamento di minori, alla compromissione dell'integrità fisica o morale altrui, all'intralcio della circolazione o alla mancanza di precauzioni sanitarie. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva travisato il contenuto dell'impugnazione, confondendo l'eventuale inidoneità delle censure a determinare la riforma della sentenza con la loro pretesa genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la specificità dei motivi di impugnazione richiede l'indicazione esplicita e argomentata dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione, ha precisato che l'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. consente di dichiarare l'inammissibilità soltanto quando manchi la specificità intrinseca o estrinseca del motivo. Non è invece sufficiente che le censure siano ritenute inidonee, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. Nel caso concreto, l'atto di appello individuava il punto controverso e contrapponeva alla motivazione della sentenza la tesi secondo cui la sola attività di meretricio non integrava una condotta penalmente rilevante idonea a fondare la pericolosità prevista dalla normativa antimafia. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi; la disposizione deve essere applicata secondo i criteri elaborati in relazione all'art. 581 c.p.p.
L'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione.
art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p.
La specificità dei motivi investe effettivamente il giudice dell'impugnazione dei poteri decisori previsti dalla norma.
art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
È la disposizione richiamata in relazione alla categoria di pericolosità sociale alla quale, secondo l'accusa, l'imputata sarebbe stata riconducibile; l'appello ne contestava l'applicabilità sulla base della sola attività di meretricio.
art. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato nella contestazione relativa alla violazione del provvedimento del Questore.
art. 76, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato quale norma incriminatrice della violazione del provvedimento del Questore.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., applicabile al giudizio, disciplinando il requisito della specificità dei motivi di appello.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità soltanto quando i motivi non individuano con sufficiente precisione i capi o punti della decisione censurati e non espongono le ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno della richiesta di riforma.
- La specificità dei motivi di impugnazione presenta un profilo intrinseco, relativo alla puntuale formulazione della critica, e un profilo estrinseco, relativo alla correlazione della critica con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
- Non può essere dichiarato inammissibile per genericità un motivo che individui il punto della decisione contestato e prospetti una ragione alternativa, anche se tale ragione risulti eventualmente inidonea o manifestamente insufficiente a ottenere la riforma nel merito.
- L'onere di specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale al livello di specificità della motivazione della sentenza impugnata, ma non richiede necessariamente argomentazioni analitiche e particolareggiate.
- Quando l'atto di appello contesta specificamente che i fatti accertati integrino gli elementi della fattispecie penale o della categoria di pericolosità richiamata nella decisione, il giudice d'appello non può dichiararlo de plano inammissibile per genericità senza esaminare la concreta correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza.
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