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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10643/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 15/04/2021 che aveva confermato le condanne per il reato di furto pluriaggravato. Le censure principali erano: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 5, codice penale (numero delle persone); 2) per la Sica, violazione di legge processuale per presunta omessa notifica del decreto di citazione in appello sia all'imputata che al difensore di fiducia, con contestuale censura sulla difesa d'ufficio adottata in sede di appello nonostante la nomina di un difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sulle censure procedurali rivolte da Sica, la Corte ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza in appello era stato notificato personalmente all'imputata il 30/01/2021 a cura dei Carabinieri; risulta inoltre che il difensore di fiducia risultava cancellato dall'albo per decesso e che era stato nominato un difensore d'ufficio che ha ricevuto e ha depositato note conclusive. Non è risultata prova della nomina né del deposito dell'atto di nomina dell'avv. Mario Pastorino da parte della Sica. Pertanto la notifica al difensore di ufficio era rituale e non vi era obbligo per l'ufficio di reiterare la notifica a un eventuale nuovo difensore nominato successivamente alla fissazione dell'udienza. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto aspecifiche e manifestamente infondate le doglianze sull'aggravante di cui all'art. 625, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno accertato l'azione concertata di più persone in ambiente affollato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aggravante per numero delle persone si realizza anche in caso di concorso morale o partecipazione organizzata e non richiede la presenza fisica di tutti i partecipanti. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 comma 1 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per il numero delle persone si applica quando il furto è posto in essere da piu' di tre persone; non richiede necessariamente che tutti i partecipanti siano fisicamente riuniti sul luogo del fatto e puo' sussistere anche quando vi sia concorso morale o quando alcuni compartecipi non siano identificati, in ragione del pericolo della delinquenza associata.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di esaminare la questione qualora sia denunciato un 'error in procedendo', permettendo l'accesso diretto agli atti per valutare la sussistenza del vizio procedurale contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali; in applicazione della normativa la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e ha disposto il versamento alla Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia o, in sua assenza, al difensore d'ufficio regolarmente designato è valida e non impone all'ufficio procedente un obbligo di ulteriore notifica nel caso in cui l'imputato nomini successivamente un nuovo difensore di fiducia.
  • Per l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 5, non è necessario che tutti i partecipanti siano fisicamente presenti: è sufficiente una organizzazione o una cooperazione morale finalizzata alla commissione del reato, ossia il pericolo della delinquenza associata.
  • Le doglianze procedurali devono essere documentate e specifiche: l'affermazione generica di omessa notifica non è efficace se gli atti dimostrano la regolare notifica al difensore di riferimento o all'imputato.
  • Ricorsi vaghi o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (ammende); perciò occorre formulare censure precise e supportate dall'istruttoria o dagli atti.
  • Se il ricorrente contesta omissioni relative alla nomina o al deposito della procura di un difensore, è fondamentale indicare tempi e modalità della nomina e produrre l'atto di nomina/deposito per rendere efficace la censura.

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