Cassazione Penale, Sentenza n. 41299/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per incendio doloso: (1) vizio di qualificazione giuridica (si censurava che il fatto andava qualificato come danneggiamento con incendio consequenziale, art.424 cp, e non come incendio doloso, art.423 cp); (2) difetto di motivazione sull'aggravante di aver diretto l'attività dei concorrenti (art.112 cp), contestando che i contatti, i compensi e le intercettazioni fossero insufficienti a provare un ruolo direttivo; (3) nullità per applicazione della misura di sicurezza (assegnazione a casa di lavoro) in mancanza di contestazione dei requisiti per la dichiarazione di delinquenza abituale e dell'attuale pericolosità sociale (richiamo a artt.215-216 e 102 e ss. cp).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sulla qualificazione: la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione per incendio (art.423), rilevando che la condotta materiale (versamento di un rilevante quantitativo di liquido infiammabile e conseguente rapida saturazione) dimostra la volontà di cagionare l'incendio e non solo il danneggiamento. Sull'aggravante: i giudici di merito hanno valutato complessivamente elementi quali frequenza dei contatti, estraneità territoriale degli esecutori, retribuzione e la dichiarazione del Leone ("Io ha fatto per me") come idonei a comprovare il ruolo direttivo; la Cassazione ha ritenuto la motivazione aderente ai limiti del sindacato di legittimità. Sulla misura di sicurezza: la Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla nullità poiché la contestazione dei presupposti risultava nell'imputazione e, comunque, la mancata tempestiva eccezione in sede di appello ha sanato la presunta carenza; pertanto la misura applicata è stata confermata. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.); nulla a rimborso per la parte civile non comparsa.
Norme richiamate
Norma relativa all'incendio doloso; la Corte ha interpretato la fattispecie alla luce dell'elemento soggettivo dimostrato dalla condotta (quantitativo di liquido infiammabile) e ha ritenuto sussistente la volontà di cagionare l'incendio.
art. 424, comma secondo, cod. pen.
Norma sul danneggiamento seguito da incendio; la difesa la invocava per sostenere che l'incendio fosse conseguenza non voluta, ma la Corte ha ritenuto che l'oggettività della condotta escludesse la qualificazione come semplice danneggiamento.
Aggravante per aver diretto l'attività di altri concorrenti; la Corte ha ritenuto che elementi fattuali (contatti, compensi, dichiarazioni del ricorrente, estraneità territoriale degli esecutori) fossero idonei a comprovare il ruolo direttivo.
Norme relative all'applicazione delle misure di sicurezza e ai casi di delinquenza abituale; la Corte ha confermato l'applicazione dell'assegnazione a casa di lavoro ritenendo inesistente o sanata la manchevolezza contestata circa la correlazione accusatoria.
Richiamate in tema di dichiarazione di delinquenza abituale e dei relativi presupposti; la Corte ha ritenuto che i requisiti fossero stati contestati nell'imputazione e che la mancata tempestiva eccezione ne abbia fatto venire meno la rilevanza per cassazione.
Principio secondo cui l'eccezione di nullità relativa deve essere proposta tempestivamente (entro la deliberazione della sentenza di appello); la Cassazione ha richiamato questo principio per escludere la nullità dedotta in cassazione.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La distinzione tra incendio doloso (art.423) e danneggiamento seguito da incendio (art.424) si basa non solo sull'esito (l'incendio) ma sull'elemento soggettivo desumibile dalla condotta: modalità, mezzi e quantità di accelerante possono rivelare la volontà di cagionare l'incendio.
- Per dimostrare un'aggravante di direzione/organizzazione di terzi è necessario valutare il quadro probatorio nel suo complesso: frequenza dei contatti, utilità economica/compensi, estraneità territoriale degli esecutori e dichiarazioni del presunto mandante possono concorrere a comprovare il ruolo direttivo.
- Le censure processuali sulla mancata contestazione dei presupposti per l'applicazione di misure di sicurezza possono essere in parte precluse o ritenute sanate se non sollevate tempestivamente nei termini processuali (es. durante la deliberazione della sentenza di appello), ai sensi della giurisprudenza sul principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato: la Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito, non rivaluta direttamente la prova; una motivazione complessiva e coerente dei fatti che colleghi elementi concreti al giudizio è normalmente sufficiente a superare il controllo di legittimità.
- Quando si valutano ruoli di mandante/organizzatore, indizi come pagamenti successivi all'azione e affermazioni del presunto mandante possono assumere rilievo probatorio rilevante se inseriti in un quadro fattuale coerente.
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