Cassazione Penale, Ordinanza n. 19138/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in appello per avere, in più occasioni, presentato domande per il reddito di cittadinanza omettendo consapevolmente di dichiarare beni immobili acquisiti per successione ereditaria. La Corte di appello di Palermo aveva già riformato parzialmente la decisione di primo grado solo riconoscendo il beneficio della non menzione, confermando per il resto la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, per il reato contestato in continuazione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione e insussistenza della colpevolezza, sostenendo che i giudici di merito avessero male valutato le prove e che le dichiarazioni omesse non fossero rilevanti; 2) eccessività della pena, ritenuta sproporzionata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché mirava a una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta completa e razionale basata sugli accertamenti della Guardia di Finanza; il secondo perché generico, essendo la pena base vicina al minimo edittale e già mitigata con attenuanti generiche e concessione di entrambi i benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era coerente e razionale nel valorizzare gli accertamenti della Guardia di Finanza da cui risultava l'omessa dichiarazione, nelle istanze per il reddito di cittadinanza, di immobili ereditati; inoltre, la doglianza sulla pena è stata giudicata generica, poiché il trattamento sanzionatorio era già contenuto nel minimo e favorevole all'imputato. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della continuazione tra i fatti contestati
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019
norma incriminatrice richiamata per l'omessa dichiarazione di informazioni rilevanti nelle domande finalizzate al reddito di cittadinanza
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri esclusivamente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazioni logiche e razionali e non si confronti con una mera contrapposizione di letture alternative delle risultanze istruttorie.
- La censura sulla misura della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia determinato la pena base in prossimità del minimo edittale e abbia già applicato ulteriori benefici o attenuanti in favore dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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