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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11175/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato stipulati con due docenti di religione cattolica impiegati nella scuola pubblica. I docenti avevano chiesto il risarcimento del danno per abuso del contratto a termine; i giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che il regime speciale della L. n. 186 del 2003 consentisse tale reiterazione e che la quota del 30% dei posti di IRC corrispondesse all'organico di fatto, con ulteriori argomenti legati alla pretesa flessibilità dell'organico e al mantenimento degli scatti di anzianità. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato la violazione degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 186/2003, della direttiva 1999/70/CE recepita dal d.lgs. n. 368/2001 e del dovere di interpretazione conforme al diritto UE, sostenendo che i contratti erano stati usati per coprire posti stabilmente funzionanti e che non vi erano ragioni idonee a giustificare la reiterazione senza limiti. In subordine hanno dedotto anche la violazione dell'art. 2697 c.c., con questione di costituzionalità, sul riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura della Corte d'appello sulla disciplina speciale dei docenti di religione cattolica e sull'insussistenza dell'abuso. Ha richiamato la giurisprudenza già consolidata e la sentenza CGUE 13 gennaio 2022, affermando che il protrarsi dei rapporti a termine oltre tre annualità scolastiche, senza il concorso triennale previsto dalla legge, integra abuso e dà diritto al risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre al maggior danno se provato. Il secondo motivo, proposto in via subordinata e relativo all'art. 2697 c.c., è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2 e 3 L. 186/2003

    La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica non consente di elidere i limiti eurounitari all'abuso del contratto a termine; il sistema richiede il concorso triennale e non giustifica reiterazioni illimitate.

  • Direttiva del Consiglio UE 1999/70/CE

    Va interpretata in modo tale da impedire l'abuso nella successione di contratti a termine e impone un'interpretazione conforme della normativa interna.

  • d.lgs. n. 368/2001

    È richiamato quale normativa interna di recepimento della direttiva 1999/70/CE, da interpretare in conformità ai principi unionali.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È indicato come parametro di liquidazione del danno eurounitario spettante al docente in caso di abuso della contrattazione a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato quale disposizione succedanea all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per la quantificazione del danno.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo assorbito sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non lo esamina per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per segnalare il rinvio a precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 187/2016

    È richiamata come interpretazione della disciplina dei supplenti scolastici, non derogabile dalla normativa speciale invocata dalla Corte territoriale.

  • sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19

    È utilizzata come base per ribadire che la reiterazione oltre il triennio, in assenza di concorso triennale, integra abuso dei contratti a termine.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali oltre tre annualità scolastiche, senza l'indizione del concorso triennale previsto dalla legge, costituisce abuso della contrattazione a termine.
  • L'abuso sussiste anche quando il docente sia utilizzato in modo discontinuo per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva dei rapporti supera le tre annualità.
  • In caso di abuso nella successione dei contratti a termine, al docente spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015), oltre al maggior danno se provato.
  • La normativa speciale non può essere interpretata come fonte di una deroga generalizzata alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di rispettare il sistema di reclutamento previsto dalla legge.
  • Quando sia contestato un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e venga dedotta una causale legittimante specifica, spetta all'amministrazione dimostrare la legittimità della causale stessa, che se provata esclude il contratto dal computo utile a integrare l'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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