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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27035/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 231.660,22, quale saldo debitore di un conto corrente intestato a una società poi fallita, chiedendo il pagamento in solido ai garanti personali. La resistente, unica tra gli ingiunti a proporre opposizione, ottenne dal Tribunale di Bari la revoca del decreto: il Tribunale qualificò la garanzia come fideiussione e, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, rilevò che le ipotesi di ricalcolo conducevano tutte a un credito della società correntista. La società cessionaria, subentrata alla banca e appellante, contestò la qualificazione della garanzia, la valutazione delle clausole del conto corrente e gli esiti della CTU. La Corte d’Appello di Bari dichiarò inammissibile l’appello per difetto di prova della propria legittimazione attiva, ritenendo che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dimostrasse l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco e che una dichiarazione della cedente fosse stata prodotta tardivamente. La cessionaria ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sul contraddittorio, perché la Corte d’Appello non aveva integrato il contraddittorio nei confronti della banca cedente; 2) violazione delle norme sulla cessione in blocco e sull’onere della prova, sostenendo che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale descrivesse in modo sufficiente le categorie dei crediti ceduti e consentisse di ricondurvi quello controverso; 3) omesso esame della documentazione disponibile e censura della valutazione di tardività della dichiarazione della cedente, sul presupposto che le questioni di legittimazione fossero proponibili in ogni stato e grado e rilevabili d’ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: nella controversia tra cessionario e debitore ceduto non sussiste litisconsorzio necessario con il cedente, salvo che sia stato chiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei suoi confronti; nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni. Ha accolto il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva escluso in astratto la rilevanza probatoria dell’avviso in Gazzetta Ufficiale senza valutarne concretamente la precisione e la capacità di ricondurre lo specifico credito alle categorie cedute. La prova dell’inclusione può infatti risultare dall’avviso quando le caratteristiche indicate consentono, in base ai dati concreti del credito, di identificarlo con certezza tra quelli trasferiti; non è sempre necessaria la produzione del contratto di cessione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione della decisività della documentazione appartiene al giudice di merito e la censura sulla deducibilità in ogni stato e grado non si confrontava con la ratio della sentenza, fondata sulla tardiva produzione della dichiarazione della cedente in comparsa conclusionale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 D.Lgs. 385/1993

    in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'articolo 58 del Dlgs n. 385 del 1993, occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola non soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da quella della dimostrazione dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione in blocco; in particolare, allorquando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella "Gazzetta Ufficiale" può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete

    La prova della cessione e quella dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione sono questioni distinte. Se è contestata soltanto l’inclusione, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può provare il trasferimento del singolo credito quando le categorie e le caratteristiche indicate siano sufficientemente precise da consentirne l’identificazione certa in concreto.

  • art. 2697 c.c.

    allorquando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella "Gazzetta Ufficiale" può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete

    Il cessionario che afferma di essere titolare del credito deve provare che esso è compreso nella cessione; tale prova può essere fornita anche mediante un avviso in Gazzetta Ufficiale, se le indicazioni ivi contenute consentono di identificare con certezza il credito controverso.

  • art. 331 c.p.c.

    Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti

    La mancata partecipazione del cedente non impone, di regola, l’integrazione del contraddittorio nella controversia tra cessionario e debitore ceduto; il litisconsorzio necessario ricorre se è stato richiesto un accertamento vincolante sul credito o sull’efficacia delle cessioni anche nei confronti del cedente.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti, la prova dell’esistenza della cessione va distinta dalla prova che uno specifico credito rientri nel portafoglio trasferito. Quando non è contestata la cessione in sé ma soltanto l’inclusione del credito controverso, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente se descrive categorie e caratteristiche in modo tale da consentire l’identificazione certa del credito sulla base dei suoi elementi concreti.
  • La verifica della sufficienza probatoria dell’avviso di cessione deve essere concreta: non è corretto escluderne in astratto la rilevanza, né è sempre necessaria la produzione del contratto di cessione, se le indicazioni pubblicate permettono di ricondurre con certezza il credito all’operazione.
  • Nella controversia tra cessionario del credito e debitore ceduto, il cedente non è litisconsorte necessario, salvo che sia stato domandato un accertamento con efficacia vincolante dell’esistenza del credito o dell’efficacia della cessione anche nei suoi confronti.
  • La valutazione della decisività della documentazione prodotta per dimostrare l’inclusione di un credito in una cessione in blocco è riservata al giudice di merito; in cassazione la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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