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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale dell'8 marzo 2022 che ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere di ampliamento edilizio abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l'ordine di demolizione delle opere di ampliamento realizzate sul fabbricato di Paganica. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 7 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, indeterminatezza, carenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, l'ordinanza non avrebbe descritto materialmente le opere abusive, impedendo la partecipazione al procedimento e rendendo l'ordine ineseguibile; si sarebbe limitata a rinviare al diniego di sanatoria e alla sentenza che lo aveva confermato; avrebbe erroneamente attestato il mancato reperimento di titoli edilizi, nonostante la concessione del 10 marzo 2000; e non avrebbe distinto le opere abusive da quelle autorizzate. Il ricorrente aveva ottenuto nel 2000 un titolo per il cambio di destinazione d'uso, ma nel 2007 aveva presentato una variante per l'ampliamento e realizzato i relativi lavori; la domanda di accertamento di conformità presentata il 15 novembre 2012 era stata respinta e il diniego era stato confermato dal TAR nel 2021 e in appello nel 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza riguardasse specificamente i lavori di ampliamento per i quali non era stato ottenuto alcun titolo, neppure in sanatoria: la concessione del 10 marzo 2000 concerneva invece opere diverse, relative al cambio di destinazione d'uso dell'edificio nella sua consistenza originaria. L'individuazione delle opere da demolire era possibile consultando gli atti del procedimento di accertamento di conformità, espressamente richiamati nell'ordinanza; l'istanza del 2012 era corredata da un elaborato grafico dettagliato, redatto e sottoscritto dal ricorrente, che rappresentava le opere abusive, senza possibilità di confonderle con quelle legittime. L'univocità dei presupposti materiali e l'accertamento giudiziale già intervenuto sulla natura abusiva delle opere escludevano lacune istruttorie e rendevano l'ordine un provvedimento vincolato; per tali ragioni era giustificata anche l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    L’univocità dei presupposti materiali dell’ordine di demolizione e la natura abusiva delle opere, già oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, escludono lacune istruttorie del procedimento sanzionatorio, rendono palese la natura vincolata del provvedimento e giustificano, pertanto, la stessa omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando i presupposti materiali dell'ordine sono univoci, l'abusività delle opere è già stata accertata in giudizio e il provvedimento ha natura vincolata.

  • artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza impugnata si riferisce espressamente ai lavori di ampliamento del fabbricato per i quali il ricorrente ha chiesto, ma non ottenuto, neppure in sanatoria, alcun titolo edilizio; pertanto la circostanza del mancato reperimento di titoli abilitativi di detti lavori, indicata fra le premesse del provvedimento, è vera e rilevante e non è certo smentita dalla concessione del 10.3.2000, che ha ad oggetto le diverse opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso del fabbricato nella sua originaria consistenza.

    L'ordine repressivo è legittimamente riferito alle opere di ampliamento prive di titolo, anche quando esista un precedente titolo edilizio relativo a opere diverse e alla consistenza originaria dell'immobile.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando individua le opere abusive mediante rinvio agli atti del procedimento di accertamento di conformità e tali atti, corredati da elaborati grafici dettagliati, consentono al destinatario di identificarle senza confonderle con opere legittimamente realizzate.
  • Un titolo edilizio riferito a opere e a una consistenza dell'edificio diverse non legittima successivi ampliamenti eseguiti senza titolo; la legittimità delle opere va valutata in relazione allo specifico intervento contestato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio può essere omessa quando i presupposti materiali dell'ordine sono univoci, l'abusività delle opere è già stata accertata in sede giurisdizionale e il provvedimento è vincolato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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