Cassazione Civile, Ordinanza n. 31718/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina dalla rottura, avvenuta il 1° giugno 2012, di un oleodotto con sversamento di idrocarburi e danni ambientali. La rottura fu materialmente causata durante la pulizia del canale Malaspina eseguita con escavatore da un soggetto incaricato dalla società oggi ricorrente. La società danneggiata aveva già promosso un primo giudizio contro la ricorrente e contro l'esecutore materiale, ottenendo una condanna risarcitoria per responsabilità contrattuale della ricorrente. Nel presente giudizio la ricorrente ha convenuto la società proprietaria dell'oleodotto e l'ente territoriale che aveva eseguito lavori di rettifica stradale in prossimità dell'area, chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultimo e che essa fosse tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria. I motivi di ricorso in cassazione censurano: 1) la ritenuta inapplicabilità del d.m. 17 aprile 2008 e della normativa EN 14161/2003, sostenendo che l'ente territoriale avesse l'obbligo contrattuale di eseguire i lavori a regola d'arte e nel rispetto di tali prescrizioni; 2) la mancata affermazione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., assumendo che la violazione di quelle norme fosse causa necessaria del danno; 3) la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza considerato provata la conoscenza da parte della ricorrente della lettera di avviso del 1° dicembre 2011; 4) la violazione dell'art. 1489 c.c. per avere attribuito alla ricorrente un onere di informazione sull'esistenza della servitù di oleodotto in sede di cessione di terreni; 5) l'omesso esame del fatto decisivo della variazione della quota relativa di interramento dell'oleodotto, che secondo la ricorrente sarebbe divenuta insufficiente rispetto al nuovo assetto dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la normativa tecnica invocata non era applicabile all'oleodotto del 1963, mai modificato in modo sostanziale, e perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che l'incidente non era dipeso da lavori eseguiti dall'ente territoriale, ma dalla pulizia del canale commissionata dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo poiché diretti contro argomentazioni della sentenza d'appello considerate soltanto ad colorandum e, quindi, non decisive. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo, perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito su un accertamento fattuale già compiuto dal giudice di appello circa l'assenza di modifiche del tracciato e della quota altimetrica dell'oleodotto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere un inadempimento contrattuale dell'ente territoriale nell'esecuzione dei lavori; la Corte non accoglie la censura perché manca la prova dell'inadempimento e perché la normativa tecnica richiamata non era applicabile all'impianto esistente non modificato sostanzialmente.
invocato per configurare una responsabilità extracontrattuale dell'ente territoriale; la Corte esclude la fondatezza della tesi perché il danno non è stato ricondotto ai lavori dell'ente ma alla condotta del soggetto incaricato dalla ricorrente.
richiamato per contestare l'asserita prova della conoscenza della lettera del 1° dicembre 2011; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta verso un profilo non decisivo della motivazione.
richiamato per contestare l'affermazione di un onere di informazione sulla servitù; la Corte osserva che tale passaggio era solo ad colorandum e non costitutivo della decisione.
d.m. 17 aprile 2008
si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti solo in caso di modifiche sostanziali; nel caso concreto l'oleodotto non era stato modificato e quindi la normativa non era applicabile.
richiamato per disporre l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato ai fini della liquidazione delle spese professionali nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La disciplina tecnica sopravvenuta non si applica automaticamente agli impianti o sistemi esistenti: l'applicazione retroattiva è ammessa solo se la norma espressamente la subordina a specifiche condizioni, come la presenza di modifiche sostanziali dell'impianto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'evento dannoso è stato causato da una determinata condotta e non da quella imputata al convenuto, il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
- Le censure di legittimità sono inammissibili se colpiscono passaggi motivazionali meramente accessori o ad colorandum, che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il motivo mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito e a richiedere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Ai fini della responsabilità per danni da lavori o opere in prossimità di infrastrutture esistenti, assume rilievo decisivo l'accertamento del nesso causale tra i lavori contestati e il sinistro; in assenza di prova che i lavori abbiano alterato il tracciato o la quota dell'opera interessata, non è configurabile la responsabilità del soggetto esecutore dei lavori.
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