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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, già operante inizialmente come agente di commercio e poi assunto a tempo indeterminato come direttore vendite/quadro, aveva sottoscritto con la società datrice di lavoro un patto di non concorrenza collegato alla cessazione del rapporto, con impegno della società a corrispondergli un compenso post-contractuale di euro 10.000 entro trenta giorni dalla fine del rapporto. La società lo aveva poi licenziato per giusta causa, assumendo che avesse violato l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza, avendo avviato attività in concorrenza tramite la costituzione di una società concorrente e causando una flessione di fatturato. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento chiedendone l’illegittimità, la nullità del patto di non concorrenza, la reintegrazione o, in subordine, la tutela indennitaria e altre tutele economiche; la società aveva resistito e proposto anche domande riconvenzionali di risarcimento danni per la violazione del patto e dell’obbligo di fedeltà. In primo grado il licenziamento era stato dichiarato illegittimo con tutela reintegratoria e il patto di non concorrenza nullo; in appello la società aveva visto respinto il gravame. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sul motivo relativo alla pretesa risoluzione del rapporto per mutuo consenso; omessa pronuncia sulle eccezioni di aliunde perceptum ai fini della detrazione dall’indennità risarcitoria; erronea valutazione del diniego di istruttoria; omesso esame di richieste istruttorie in appello; omessa pronuncia sull’aliunde perceptum reiterato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d’Appello avesse implicitamente respinto l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, poiché la stessa affermazione dell’esistenza di un licenziamento è incompatibile con la cessazione consensuale del rapporto. Ha accolto il secondo motivo, ravvisando effettivamente l’omessa pronuncia sull’eccezione di aliunde perceptum, già ritualmente proposta e riproposta, e ha quindi cassato la sentenza con rinvio affinché il giudice di merito accerti l’eventuale reddito percepito aliunde da detrarre dall’indennità risarcitoria. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto motivo e inammissibile il quarto, affermando che le censure istruttorie erano superate dalla ritenuta radicale violazione del procedimento disciplinare e che il quarto motivo non denunciava un fatto storico decisivo ma solo una questione processuale. La causa è stata quindi rinviata per il solo accertamento dell’aliunde perceptum e delle conseguenti ricadute sulla misura dell’indennità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    è stato ritenuto configurabile il vizio di omessa pronuncia solo quando il capo o l'eccezione non siano comunque superati da una statuizione implicita incompatibile con essi; nel caso dell'aliunde perceptum, invece, il silenzio della Corte territoriale integra effettiva omessa pronuncia.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    la doglianza sulle prove è stata assorbita perché la radicale omissione della contestazione disciplinare rende giuridicamente insussistente il fatto addebitato e superflua l'istruttoria sulla sua fondatezza.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non possono essere censurate come 'fatti' le questioni, le deduzioni difensive o gli elementi istruttori in sé.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 437 c.p.c.

    i poteri istruttori d'ufficio non possono essere usati per colmare una macroscopica carenza istruttoria della parte.

  • art. 2105 c.c.

    la violazione dell'obbligo di fedeltà è stata posta a base del licenziamento disciplinare contestato.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    le garanzie procedimentali disciplinari sono inderogabili; la loro omissione comporta l'inesistenza del procedimento disciplinare e fonda la tutela reintegratoria.

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    richiamato dal giudice di merito per applicare la tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza/inesistenza del fatto disciplinare.

  • art. 18, co. 6, L. n. 300/1970

    menzionato nel confronto con la tutela reintegratoria, ma ritenuto non applicabile nella fattispecie decisa dai giudici di merito.

  • art. 4 d.lgs. n. 23/2015

    richiamato dalla Corte territoriale come tutela indennitaria alternativa, esclusa in ragione dell'assenza della contestazione disciplinare.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nella definizione di fatto ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; il fatto storico decisivo deve essere idoneo a incidere sull'esito della controversia.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata; ad esempio, l'accertamento dell'esistenza di un licenziamento esclude logicamente la tesi della risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
  • L'omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum sussiste se la questione è stata specificamente dedotta e riproposta e non risulta assorbita o incompatibile con la motivazione della sentenza; in tal caso la decisione va cassata con rinvio per l'accertamento delle somme eventualmente detraibili.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli mezzi istruttori.
  • La radicale mancanza della contestazione disciplinare rende giuridicamente insussistente il fatto addebitato e comporta la tutela reintegratoria, rendendo superfluo l'esame delle prove sulla fondatezza dell'addebito.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono sopperire a carenze istruttorie macroscopiche della parte che intenda provare un proprio credito risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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