Cassazione Penale, Ordinanza n. 15586/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per distinte ipotesi di detenzione e cessione di cocaina. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva reiterata: la difesa sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente considerato, ai fini del giudizio sulla recidiva, precedenti penali che non avrebbero dovuto rilevare perché estinti per esito positivo della messa alla prova, espiati in misura alternativa, coperti da indulto o comunque riferiti a fatti successivi e/o a reati depenalizzati. In particolare si contestava la mancata esclusione della recidiva sulla base del casellario giudiziale e si sosteneva che alcuni precedenti non potessero essere valorizzati come indice di maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il giudizio di mantenimento della recidiva su numerosi precedenti penali specifici e non su soli precedenti estinti o irrilevanti. La Corte ha richiamato i principi secondo cui non rilevano, ai fini della recidiva, i precedenti relativi a fatti depenalizzati/aboliti o estinti per esito positivo della messa alla prova; per contro, l'indulto non elimina gli altri effetti penali della condanna e la detenzione domiciliare non comporta, di per sé, estinzione della pena o degli effetti penali. Conseguentemente, il ricorso è stato ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come regime esecutivo già espiato; la Corte lo menziona per escludere che l'esito della misura, di per sé, comporti automaticamente l'eliminazione degli effetti penali rilevanti ai fini della recidiva, salvo diverse previsioni.
La Corte afferma che l'esito positivo della detenzione domiciliare non esclude la rilevanza della condanna ai fini della recidiva, perché la norma non prevede l'estinzione della pena e degli effetti penali.
Richiamato, insieme all'art. 47-ter, per sostenere che l'esito positivo della detenzione domiciliare non comporta estinzione della pena o degli effetti penali.
Non citato espressamente nel testo come oggetto di decisione; non pertinente.
Massime di principio
- Ai fini della recidiva non possono essere valorizzate condanne per fatti che abbiano perso rilevanza penale per abolitio criminis o depenalizzazione, poiché viene meno l'effetto penale della condanna.
- L'estinzione degli effetti penali conseguente all'esito positivo della messa alla prova impedisce di considerare quelle condanne ai fini della recidiva.
- L'indulto estingue la pena e ne cessa l'esecuzione, ma non elimina gli altri effetti della sentenza di condanna, sicché la condanna può ancora rilevare ai fini della recidiva.
- L'esito positivo della detenzione domiciliare non determina, da solo, l'estinzione della pena o degli effetti penali e quindi non impedisce necessariamente la valutazione della relativa condanna ai fini della recidiva.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare una diversa lettura del casellario senza incidere sulla reale base argomentativa del giudice di merito.
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