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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso di liquidazione, notificato il 4 marzo 2013, richiedeva complessivamente 92.215,81 euro per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dopo aver rettificato da 4.900 a 42.900 euro il valore del terreno compravenduto con atto registrato il 22 marzo 2011. I contribuenti contestavano, tra l’altro, l’individuazione dell’estensione del terreno, poi rettificata con atto registrato il 26 marzo 2013, e l’inclusione nel valore del fabbricato già appartenente all’acquirente. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 934 c.c., sostenendo che il fabbricato, costruito da un comproprietario senza il consenso dell’altro, fosse di proprietà esclusiva del costruttore e non dovesse concorrere alla valutazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sui motivi dell’appello incidentale, riguardanti la mancata indicazione dei criteri di stima nell’avviso e il risarcimento richiesto per la mancata risposta all’istanza di autotutela; 3) vizio della decisione per aver utilizzato l’atto di rettifica successivo alla compravendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo e il terzo. Ha confermato che, in assenza di un accordo scritto contrario, il fabbricato costruito da un comproprietario sul suolo comune diviene per accessione proprietà comune secondo le quote del terreno; la violazione delle regole della comunione non attribuisce di per sé la proprietà esclusiva al costruttore. Ha inoltre ritenuto legittimo l’esame dell’atto di rettifica, perché pertinente all’individuazione dei beni oggetto della compravendita. Ha invece dichiarato nulla la sentenza della CTR: sul motivo relativo alla motivazione dell’atto impositivo e alle questioni dell’appello incidentale, la CTR si era limitata a una formula generica di rigetto, senza esaminare le censure né rendere comprensibile il percorso decisorio. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Articolo 934 del codice civile

    La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'articolo 934 c.c., di proprieta' comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprieta' del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

    La costruzione realizzata da un comproprietario su terreno comune accede al suolo e diventa comune ai comproprietari, nelle rispettive quote, anche se l’opera è stata realizzata senza il consenso degli altri. Per derogare a tale effetto occorre un accordo scritto che trasferisca la proprietà del suolo o costituisca un diritto reale.

  • Articoli 132, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile e 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992

    Allo stesso modo e' affetta da nullita' la sentenza in cui la motivazione risulta solo apparente - equiparabile a quella del tutto priva di motivazione dal punto di vista grafico - quale, come nel caso di specie, la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

    La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, in particolare quando il giudice d’appello rinvia genericamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame. La motivazione deve consentire di ricostruire le ragioni di fatto e di diritto e l’iter logico della decisione.

  • Articolo 111, comma 6, della Costituzione

    In tali casi, il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., articolo 111, comma 6), e espressamente sancito dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del l'omologo Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.

    La Costituzione impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati: una decisione che non esponga le ragioni e il percorso logico seguito viola tale obbligo e può essere cassata.

  • Articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dai contribuenti: violazione di legge, nullità della sentenza e vizio relativo all’esame dei fatti. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità, ma non quelli relativi alla disciplina dell’accessione e all’utilizzo dell’atto di rettifica.

Massime di principio

  • Quando un’opera viene costruita da uno dei comproprietari su terreno comune, di regola opera l’accessione: il fabbricato diventa comune secondo le quote del suolo. La costruzione senza consenso o in violazione delle regole della comunione non determina automaticamente l’acquisto esclusivo da parte del costruttore.
  • Per escludere l’effetto dell’accessione occorre un accordo scritto idoneo a trasferire la proprietà del suolo o a costituire un diritto reale sull’area; non basta una situazione di fatto o il dissenso degli altri comproprietari.
  • In una controversia tributaria, documenti formati o registrati successivamente possono essere valutati se sono pertinenti a chiarire l’identità e l’estensione dei beni oggetto dell’atto da cui deriva la pretesa fiscale.
  • Il giudice d’appello non può respingere le censure con formule generiche né limitarsi a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi d’impugnazione. Una motivazione meramente apparente comporta nullità e cassazione con rinvio.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente l’importo delle imposte: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni non adeguatamente trattate e provvedere anche sulle spese secondo quanto disposto dalla Corte.

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