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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09460/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva assistito la curatela di un fallimento in un giudizio revocatorio ex art. 67 l.f. contro un istituto di credito, svolgendo attività in primo grado, appello e cassazione, con esito favorevole per la procedura. Chiedeva quindi la liquidazione dei compensi e delle spese. Il giudice delegato liquidava un importo che l'avvocato riteneva insufficiente; il reclamo al Tribunale veniva respinto, confermando la liquidazione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto per violazione dell'art. 25 l.f., sostenendo che nel collegio reclamante fosse presente il giudice delegato autore del provvedimento reclamato, con conseguente impossibilità di ricusazione; 2) violazione dei criteri di determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario, lamentando che il Tribunale non avesse considerato anche le spese di lite e avesse liquidato i compensi sullo scaglione errato; 3) omessa/insufficiente motivazione e violazione delle norme tariffarie e dell'art. 2233 c.c. per non avere tenuto conto della complessità e del pregio dell'attività professionale, che avrebbero giustificato i valori massimi; 4) violazione dell'obbligo di motivazione sulla riduzione delle spese vive, poiché a fronte di note specifiche e documentate il Tribunale aveva confermato la liquidazione di spese in misura inferiore senza spiegazione. L'intimato non svolgeva difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto il quinto motivo relativo alla pretesa nullità del collegio per partecipazione del giudice delegato, ritenendo che l'eventuale difformità nell'intestazione del decreto fosse comunque un errore materiale e, in ogni caso, che nella disciplina fallimentare applicabile ratione temporis la presenza del giudice delegato nel collegio non determinasse nullità deducibile in cassazione ma, al più, una incompatibilità da far valere con ricusazione. Ha rigettato anche i motivi primo, secondo e terzo, affermando che per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi non si possono sommare le spese di lite riconosciute alla parte, ma solo capitale e accessori rilevanti; ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di liquidare ai valori medi, in assenza di violazione dei minimi. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che, in presenza di note spese specifiche e di una censura puntuale sul punto, il Tribunale non aveva motivato la riduzione delle spese documentate, limitandosi a confermare il decreto del giudice delegato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per nuovo esame limitatamente alle spese, oltre alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    richiamato solo per descrivere il giudizio presupposto promosso dalla curatela; non è oggetto di specifica interpretazione

  • art. 25 l. fall.

    nel testo previgente, la partecipazione del giudice delegato al collegio del reclamo non comporta automaticamente nullità deducibile in cassazione; può integrare, al più, una incompatibilità da far valere con ricusazione, salvo diverse ragioni specifiche di incompatibilità

  • art. 26 l. fall.

    regola il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato

  • art. 52 c.p.c.

    la ricusazione deve essere proposta nelle forme e nei termini di legge; se non viene proposta, la parte non può poi dedurre la nullità derivante dalla partecipazione del giudice incompatibile

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per la correzione degli errori materiali

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato per la correzione degli errori materiali

  • art. 101 c.p.c.

    la nullità per violazione del contraddittorio richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio del diritto di difesa

  • art. 132 c.p.c.

    l'assenza di motivazione sulla riduzione delle spese integra vizio rilevante

  • art. 10 c.p.c.

    ai fini del valore della causa non si computano le spese processuali successive alla domanda; il rinvio tariffario non consente di includere le spese di lite liquidate nella sentenza

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in tema di determinazione e liquidazione del compenso professionale

  • art. 2234 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dal professionista

  • art. 61 RDL n. 1578/1933

    richiamato quale base della disciplina professionale forense previgente

  • art. 5, co. 3, D.M. n. 127/2004

    richiamato come criterio tariffario per il primo grado

  • art. 6, co. 2-4, D.M. n. 127/2004

    richiamato come criterio tariffario per il primo grado

  • art. 2 D.M. n. 127/2004

    richiamato tra le norme tariffarie applicate

  • art. 5, co. 2-3, D.M. n. 55/2014

    richiamato come criterio tariffario per appello e cassazione

  • art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014

    richiamato come criterio tariffario per appello e cassazione

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    richiamato tra le norme tariffarie applicate

  • art. 1 D.M. n. 55/2014

    richiamato tra le norme tariffarie applicate

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2006

    la norma transitoria conferma l'applicabilità della disciplina previgente alle procedure fallimentari pendenti all'entrata in vigore della riforma

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, il valore della controversia si determina senza computare le spese di lite liquidate in sentenza, poiché rilevano solo la sorte capitale e gli accessori che appartengono all'oggetto della causa, non le spese processuali successive alla domanda.
  • La presenza nel collegio di un giudice che abbia emesso il provvedimento reclamato, nella disciplina fallimentare previgente, non determina di per sé nullità della decisione; l'eventuale incompatibilità deve essere fatta valere con l'istanza di ricusazione nei termini di legge.
  • Se la parte non propone ricusazione pur potendo conoscere la composizione del collegio, non può successivamente dedurre la nullità della decisione per la sola partecipazione del giudice incompatibile.
  • L'eventuale erronea indicazione nell'intestazione del provvedimento dei magistrati componenti il collegio è, in difetto di contrari elementi, un errore materiale emendabile con la procedura di correzione e non incide automaticamente sulla validità della decisione.
  • In presenza di una nota spese specifica e di una contestazione puntuale sulla riduzione degli esborsi, il giudice deve indicare le singole voci ritenute ingiustificate o eccessive; la conferma apodittica della liquidazione è censurabile per difetto di motivazione.
  • La scelta di liquidare i compensi professionali entro i parametri tariffari, una volta rispettati i minimi, integra un apprezzamento discrezionale del giudice di merito che non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge o di motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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