Cassazione Penale, Sentenza n. 14885/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perotti ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo (art. 270 quinques c.p. richiamando art. 270 sexies c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha sostenuto violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso mancava il dolo specifico richiesto dalla norma (finalità di terrorismo) e gli atti posti in essere sarebbero stati "maldestro" e privi dell'idoneità concreta necessaria per integrare il reato, essendo al più raccolta di informazioni e manifestazioni ideologiche prive di pericolosità effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistono gravi indizi di colpevolezza e il pericolo concreto richiesto dalla fattispecie. Il Tribunale aveva considerato molteplici elementi: corsi e video sulla costruzione di esplosivi, appunti tecnici, acquisti e tentativi di acquisto di materiali esplodenti (anche tentativo di acquistare 6 kg di esplosivo), trattative con un venditore che dimostravano consapevolezza degli effetti, il soprannome 'bomba', precedenti rapine e partecipazione a manifestazioni violente con uso di petardi, nonché messaggi con l'intenzione di colpire specifici bersagli. La Corte ha richiamato il principio del "doppio dolo specifico" e il paradigma della prognosi postuma per i reati di pericolo concreto, confermando che la condotta era idonea, nel suo contesto, a realizzare la finalità di terrorismo e che la motivazione del Tribunale non presentava vizi logico-giuridici tali da giustificare la cassazione.
Norme richiamate
Sanziona l'addestramento e l'auto-addestramento finalizzato a compiere atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo; richiede comportamenti materiali significativi e univocamente diretti alla commissione delle condotte previste dall'art. 270 sexies.
"per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale..."
Definisce la finalità di terrorismo: non basta l'intento di recare grave danno, occorre che la condotta, per natura o contesto, sia idonea a provocare un danno grave e un impatto intimidatorio sulla collettività; requisito essenziale per qualificare il dolo specifico richiesto da art. 270 quinques.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione inerente all'applicabilità della misura cautelare in presenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati più gravi; utilizzata dal Tribunale quale fondamento per l'applicazione della custodia cautelare.
Richiamato come norma distinta (casi esclusi dall'ambito di applicazione di art. 270 quinques): disciplina associazioni con finalità di terrorismo; la presenza della locuzione "al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis" delimita che art. 270 quinques è monosoggettivo e riguarda condotte non associative.
Massime di principio
- Il reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo richiede un duplice dolo specifico: l'apprendimento/possesso di capacità tecniche e la finalità terroristica descritta dall'art. 270 sexies; entrambi devono emergere dai comportamenti concreti dell'indagato.
- Non è sufficiente la sola raccolta di informazioni o l'espressione di idee violente: per la punibilità servono atti materiali significativi, univocamente diretti alla commissione di condotte terroristiche (acquisti, prove tecniche, trattative, reperimento di materiali, messaggi minacciosi, partecipazione a azioni violente).
- La valutazione dell'idoneità della condotta è prognostica (prognosi postuma) e tiene conto sia della 'natura' intrinseca dell'azione sia del 'contesto' in cui questa si inserisce; anche condotte descritte come "maldestre" possono essere ritenute idonee se, contestualmente, emergono elementi concreti di pericolo.
- In sede di misure cautelari il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle fonti di prova: la Corte di Cassazione sindaca la motivazione per ragioni di diritto e per vizi logico-giuridici gravi, ma non rifa la valutazione autonoma delle risultanze probatorie se adeguatamente motivate.
- Per chi si trovi in situazione analoga, le autorità richiederanno e i giudici valuteranno elementi concreti e materiali (prove tecniche, acquisti o tentativi di acquisto di materiali pericolosi, comunicazioni con venditori, dichiarazioni su bersagli, precedenti comportamenti violenti) per fondare gravi indizi e misure cautelari; la mera retorica o la ricerca informativa non sono necessariamente sufficienti.
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